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Italy - Credit Bureau, Background Check and Information Reports
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CRIF Consorzio per la Tutela del Credito (CTC)
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🌎 Public Records Information

BANCA ALETTI S.P.A.
Name: BANCA ALETTI S.P.A.
Alias: BANCA ALETTI & C. SPA; Banca Aletti SpA
Country it
Address CORSO G. MATTEOTTI 2/A MILANO 20121 MILANO ITALY; CORSO G. MATTEOTTI, 2/A MILANO 20121 ITALY; Corso G. Matteotti 2A, MILANO, MILANO, 20121, Italy; Corso Giacomo Matteotti 2A, MILANO, MILANO, 20121, Italy; PASSAGGIO DUOMO 2 MILANO 20123 MILANO ITALY
Sanctions "EMIR - APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DI BANCA ALETTI & C. S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 SUGLI STRUMENTI DERIVATI OTC, LE CONTROPARTI CENTRALI E I REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI, ADOTTATO DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA IN DATA 4 LUGLIO 2012 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in data 4 luglio 2012 («Regolamento EMIR»); VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Mercati, Ufficio Post Trading, (di seguito anche “DME”), concernente la qualità dei dati segnalati ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), con particolare riguardo alla correttezza delle segnalazioni dei contratti derivati in essere al 06/09/2019 riferiti a Banca Aletti & C. S.p.A. (“Banca Aletti”, “Aletti” o “la Banca”); VISTA la nota del 18 maggio 2020, notificata in pari data, con la quale la DME ha contestato a Banca Aletti, ai sensi degli artt. 193-quater e 195 del TUF, il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 9, comma 1, del Regolamento EMIR, per non aver: • segnalato tempestivamente n. 15.302 operazioni in contratti derivati concluse nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 alle Trade Repository; • adottato tempestivamente gli adeguati presidi a verifica della regolare segnalazione dei contratti derivati alle Trade Repository, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta delle facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione; VISTA la nota del 29 maggio 2020, con la quale Aletti ha formulato istanza di accesso agli atti agli atti relativi al procedimento sanzionatorio; RILEVATO che a detta richiesta è stato dato positivo riscontro con nota del 18 giugno 2020, con cui sono stati contestualmente trasmessi gli atti richiesti; VISTA la nota del 24 giugno 2020, con la quale la Banca ha formulato istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni scritte e dei documenti; RILEVATO che a detta richiesta è stato dato positivo riscontro con nota del 25 giugno 2020; ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Banca con nota del 28 luglio 2020; VISTA la Relazione per la Commissione (“Relazione USA”), con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata da Banca Aletti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni; VISTA la nota del 20 novembre 2020, con cui è stata trasmessa alla parte copia della predetta Relazione con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni; VISTA la nota del 17 dicembre 2020, con cui la Banca ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA; CONSIDERATO che le argomentazioni complessivamente svolte dall’esponente nelle suddette controdeduzioni in replica alla Relazione USA ripropongono fondamentalmente argomentazioni formulate nella precedente sede difensiva e, pertanto, non presentano particolari elementi di novità, lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell’ambito dell’attività istruttoria e confermato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTA accertata la violazione dell’art. 9, comma 1, del Regolamento UE n. 648/2012, per non avere la Banca: • segnalato tempestivamente n. 15.302 operazioni in contratti derivati concluse nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 alle Trade Repository; • adottato tempestivamente gli adeguati presidi a verifica della regolare segnalazione dei contratti derivati alle Trade Repository, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati; VISTO l’art. 193-quater, comma 1, del TUF applicabile ratione temporis, il quale prevede che per la mancata osservanza delle previsioni di cui all’art. 9 del Regolamento EMIR da parte di una società o di un ente, sia applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo; RILEVATO che, per il caso di violazioni delle norme, tra gli altri, del Regolamento EMIR richiamate dall’articolo 193-quater, comma 1, del TUF, l’art. 194-septies, lett. e-ter), del medesimo TUF prevede che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata; RITENUTO che, nel caso di specie, non siano sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione consistente della dichiarazione pubblica, poiché le violazioni contestate, ancorché siano cessate, non appaiono connotate da scarsa offensività; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF prevede che “nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”. CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria assumono rilievo le seguenti circostanze: a) con riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni, il pregiudizio arrecato dall’illecito allo svolgimento dei compiti istituzionali della Consob, atteso che la correttezza e l'affidabilità dei dati sulle transazioni in strumenti finanziari derivati trasmesse all’Autorità in adempimento degli obblighi di transaction reporting sono rilevanti sia ai fini dello svolgimento da parte della stessa dell’attività di vigilanza sui mercati, sia ai fini del corretto adempimento degli obblighi di scambio delle informazioni con le altre Autorità di competenti, con l’ESMA e con il Sistema Europea di Banche Centrali, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento EMIR; in senso attenuante della gravità va, peraltro, considerato che, secondo quanto comunicato dalla Banca, i deal non segnalati rappresentano “una frazione molto limitata della complessiva operatività annuale” in derivati della Banca; con riguardo alla durata della violazione, l’arco temporale della stessa, come dedotto in contestazione, va dal 1 ottobre 2018 al 31 luglio 2019; b) la violazione risulta ascrivibile a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 risulta pari a circa euro 345,4 mln di euro; d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l’ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso la violazione; f) la cooperazione della Banca nel corso dell’intera istruttoria relativa all’accertamento dell’illecito in esame; g) la Banca è già stata sanzionata in passato dalla Consob per violazioni in materia finanziaria; g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) il ravvedimento operoso della Banca che, con riguardo alle criticità rilevate, ha provveduto a conformarsi all’obbligo di segnalazione e ha posto in essere gli interventi correttivi al fine di assicurare anche in futuro la correttezza del reporting; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; DELIBERA: È applicata nei confronti di Banca Aletti S.p.A., con sede legale in Milano, Via Passaggio Duomo, 2, 20123, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 35.000,00, della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. IL PRESIDENTE Paolo Savona - 2021-01-27"
Phone 390277000301
Source : Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date 2025-07-11T02:30:38
Petropark S.R.L
Name: Petropark S.R.L
Alias: Petropark S.R.L.; Petropark Srl
Country it
Address VIA GIOVANNI LAVAGGI 152, 96011 AUGUSTA (SIRACUSA); Via Giovanni Lavaggi 152 Augusta (Siracusa) 96011 Italy; Via Giovanni Lavaggi 152, 96011 Augusta (Siracusa); Via Unione Sovietica 4 Siracusa 96100 Italy; Via Unione Sovietica 4, 96100 Siracusa
Sanctions LIBYA3 - Executive Order 13726 (Libya); Reciprocal - 2018-02-26
Source : PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Giulio Sfoglietti
Name: Giulio Sfoglietti
Alias: SFOGLIETTI, Giulio
Birth Date: 1960-04-02
Country it
Address 00151 ROME; Via Lorenzo Rocci 14 Rome Lazio 00151 Italy; Via Lorenzo Rocci 14, 00151 Rome
Sanctions RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23
Source : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-02-20T16:08:38
CUBAN FREIGHT ENTERPRISE
Name: CUBAN FREIGHT ENTERPRISE
Alias: CUFLET; LA EMPRESA CUBANA DE FLETES; La Empresa Cubana De Fletes
Country ar; bg; ca; de; es; it; kp; mx; nl; pl; ru; us
Address Barcelona; Buenos Aires; Canada; Genoa; Montreal; Moscow; PYONGYANG; Pyongyang; Rostock; Rotterdam; Syczecin; Varna
Sanctions CUBA - Unknown; Reciprocal
Source : PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-02-24T02:14:02
ORSA
Name: ORSA
Alias: Casper; Mylasa; Ps Venezia; Totonno Bottiglieri
Country bb; it; vn
Sanctions ""
Source : Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-24T05:42:24
BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI
Name: BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI
Alias: Banco BPM SpA
Country it
Address Piazza Filippo Meda 4, MILANO, MILANO, 20121, Italy; Piazza Nogara, 2, VERONA, VERONA, 37121, Italy; VIA DEI GIARDINI 4 MILANO 20121 ITALY; VIA DEI GIARDINI 4 MILANO 20121 MILANO ITALY
Sanctions "EMIR - Delibera n. 22280 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Banco Bpm s.p.a. per violazione dell’art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparticentrali ed i repertori di dati sulle negoziazioni e relativa disciplina attuativa LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in data 4 luglio 2012 (di seguito, anche solo «Regolamento EMIR») come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019, il cui art. 9 (rubricato «Obbligo di segnalazione»), al comma 1, stabilisce che: «Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’articolo 55 o riconosciuto conformemente all’articolo 77. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto. Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati: a) stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in essere a tale data; b) stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti o le CCP soggette all’obbligo di segnalazione possono delegare la segnalazione delle informazioni sul contratto derivato. Le controparti e le CCP provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati siano segnalate senza generare duplicazioni»; VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 2012/1247 adottato dalla Commissione il 19 dicembre 2012, come modificato dal Regolamento UE n. 2017/105 (di seguito, anche solo «Regolamento di Esecuzione»), il cui art. 3-ter, comma 1, rubricato «Costituzione delle garanzie», prevede che «Il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato di cui al campo 21 della tabella 1 dell'allegato è identificato dalla controparte segnalante conformemente ai paragrafi da 2 a 5». I paragrafi da 2 a 5, in particolare, specificano che la controparte è tenuta a segnalare il tipo di accordo di garanzia concluso nell’apposito campo 21 («Costituzione di garanzia""), fornendo l’indicazione «U», nel caso di «contratti senza garanzia»; «PC», nel caso di contratti «con garanzia parziale»; «OC», nel caso di contratti «con garanzia unilaterale»; «FC» nel caso di contratti «pienamente garantiti»; VISTO il Regolamento Delegato UE n. 2013/148 adottato dalla Commissione il 19 dicembre 2012, come modificato dal Regolamento Delegato UE n. 2017/104 della Commissione (di seguito, anche solo «Regolamento Delegato»), il cui articolo 3, comma 1, rubricato «Segnalazione delle esposizioni», individua in dettaglio quali dati dei contratti rilevanti devono essere segnalati, precisando che «I dati sulle garanzie di cui alla tabella 1 dell'allegato includono tutte le garanzie prestate e ricevute, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato». Si tratta, in particolare, dei dati relativi al tipo di garanzia in essere e al codice del portafoglio, (campi n. 21 e n. 22) all’estensione della garanzia (se costituita a livello di portafoglio, campo n. 23), al margine iniziale costituito (campo n. 24) e ricevuto (campo n. 28), al margine di variazione costituito (campo n. 26) e ricevuto (campo n. 30), alle garanzie in eccesso costituite e ricevute (campi n. 32 e n. 34), alle valute dei margini e delle garanzie in eccesso (campi n. 25, n. 27, n. 29, n. 31, n. 33 e n. 35); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n.18750 del 19 dicembre 2013 e sue successive modificazioni; VISTE le nota del 9 ottobre 2020 e del 20 gennaio 2021, con le quali la Divisione Mercati, Ufficio Post Trading, (di seguito anche solo «DME»), nell’ambito dell’attività periodica e mirata di controllo della qualità delle segnalazioni dei dati sui contratti derivati (cosiddetta ""EMIR Data Quality Review""), ha richiesto a Banco BPM S.p.A. [con sede in Milano (MI) a Piazza Filippo Meda 4, C.F./P.I. 09722490969 (nel seguito anche solo «BPM», «la Banca», «la Società»)] di fornire informazioni e documenti in merito alle segnalazioni dei contratti derivati in essere al 4 settembre 2020; VISTE le correlate note di riscontro inviate dalla Banca il 29 ottobre 2020 ed il 9 febbraio 2021 ed i documenti alle stesse allegati; ESAMINATE le complessive risultanze dell’attività di vigilanza svolta dalla DME in tema di qualità dei dati segnalati da BPM ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento EMIR, con particolare riguardo alla correttezza dei dati attinenti alle garanzie relative ai contratti derivati in essere al 4 settembre 2020 nonché alla completezza delle segnalazioni dei contratti conclusi nel periodo compreso tra il 1° novembre 2017 ed il 3 dicembre 2020; VISTA la nota del 20 luglio 2021, notificata in pari data, con la quale la DME ha contestato alla Società, ai sensi degli artt. 193-quater e 195 del TUF, il mancato assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento EMIR, al comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento Delegato, e al comma 1 dell’articolo 3-ter del Regolamento di Esecuzione, per avere BPM: a) omesso di segnalare al Trade Repository i dati sulle garanzie per n. 6.309 contratti derivati OTC in essere al 4 settembre 2020; b) omesso di segnalare al Trade Repository i dati sulle garanzie per n. 1.322 contratti derivati di mercato («exchange-traded derivatives», «ETD») in essere al 4 settembre 2020; c) omesso di segnalare al Trade Repository il tipo di accordo di garanzia concluso e i dati sulle garanzie per n. 1.762 contratti in essere al 4 settembre 2020; d) segnalato in modo errato al Trade Repository i dati sugli accordi di garanzia per n. 7.336 contratti OTC in essere alla data del 4 settembre 2020; e) omesso di segnalare al Trade Repository n. 2.136.243 contratti il cui valore nozionale aggregato è pari a euro 186.943.385.046, conclusi nel periodo compreso tra il 1° novembre 2017 ed il 3 dicembre 2020; f) mancato di adottare adeguati presidi a verifica della corrispondenza tra numero di contratti, nozionale, Value of Contract e margini come risultanti nei sistemi interni e quanto segnalato al Trade Repository per il periodo tra il 1° novembre 2017 ed il 3 dicembre 2020, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati per il periodo suddetto; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione; VISTA la nota del 5 agosto 2021, con la quale BPM ha eletto domicilio presso legali di propria fiducia ed ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento, alla quale è stato fornito positivo riscontro dalla DME con nota del 30 agosto 2021, mediante contestuale trasmissione della documentazione richiesta; VISTA la nota del 10 agosto 2021, con la quale BPM ha formulato istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni scritte e dei documenti cui è stato fornito positivo riscontro dall’Ufficio Sanzioni Amministrative con nota 16 agosto 2021; ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Banca il 13 ottobre 2021; VISTA la Relazione per la Commissione del 19 gennaio 2022 («Relazione USA»), con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalla Banca, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota con la quale è stata tramessa alla parte copia della predetta Relazione USA; VISTA la nota del 18 febbraio 2022 con cui la parte ha presentato le proprie deduzioni scritte in replica alla citata Relazione USA; RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 1, del Regolamento EMIR, all'articolo 3, comma 1, del Regolamento Delegato e all’articolo 3-ter, comma 1, del Regolamento di Esecuzione, nei termini di cui alla contestazione nei confronti di Banco BPM S.p.A.; VISTO l’art. 193-quater, comma 1, del TUF applicabile ratione temporis, il quale prevede che per la mancata osservanza delle previsioni di cui all’art. 9 del Regolamento EMIR da parte di una società o di un ente, sia applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo e ai sensi dell’articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria assumono rilievo le seguenti circostanze: a) - con riguardo alla gravità oggettiva della violazione, i fatti assumono particolare rilievo in ragione del pregiudizio arrecato allo svolgimento dei compiti istituzionali della Consob, atteso che la correttezza e l'affidabilità dei dati sulle transazioni in strumenti finanziari derivati trasmesse all’Autorità in adempimento degli obblighi di transaction reporting sono rilevanti sia ai fini dello svolgimento da parte della stessa dell’attività di vigilanza sui mercati, sia ai fini del corretto adempimento degli obblighi di scambio delle informazioni con le altre Autorità nazionali competenti, con l’ESMA e con il Sistema Europea di Banche Centrali, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento EMIR; - con riguardo alla durata della violazione, va considerato che alla luce della documentazione in atti la data di inizio delle violazioni non risulta determinabile in maniera univoca per tutti i profili criticità emersi. In particolare, con riferimento alle omesse o erronee segnalazioni dell’esistenza di garanzie, della loro configurazione e dei relativi dati (di cui ai primi quattro profili di criticità) l’accertamento è stato effettuato avendo riguardo ai contratti in essere al 4 settembre 2020. Con riferimento invece alla data di inizio della mancata segnalazione dei n. 2.136.243 contratti il cui valore nozionale aggregato è pari ad euro 186.943.385.046, il periodo della violazione è compreso tra il 1° novembre 2017, in corrispondenza con l’entrata in vigore del Regolamento Delegato ed il 3 dicembre 2020. Tale periodo corrisponde a quello per il quale è accertata la mancata adozione di adeguati presidi a verifica della corrispondenza tra numero di contratti, nozionale, Value of Contract e margini come risultanti nei sistemi interni e quanto segnalato al Trade Repository, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati per il periodo suddetto; b) la violazione risulta ascrivibile alla Banca a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto di Banco BPM S.p.A. al 31 dicembre 2020 risulta pari a circa 12.137 milioni di euro; d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l’ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso la violazione; f) la Banca ha mostrato, sia in sede di vigilanza che nell’ambito del procedimento sanzionatorio, un atteggiamento cooperativo e trasparente, avendo concorso ad evidenziare le anomalie accertate e riconoscendo la materiale sussistenza dei fatti emersi; g) risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia bancaria o finanziaria commesse da Banco BPM S.p.A., [ … omissis …] ; g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo; h) non si ravvisano potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) la Banca, sin dall’emersione delle anomalie rilevate, ha avviato iniziative tese alla risoluzione dei problemi che le avevano generate, curando l’adozione di appropriati interventi correttivi, al fine di assicurare anche in futuro la correttezza del reporting, che essa riferisce essersi conclusi il 30 novembre 2020 con riguardo alle criticità relative ai dati sui margini di garanzia, nonché il 3 giugno 2021 con riguardo al ripristino del corretto flusso segnaletico dei contratti relativi alla clientela WeBank che non era stato implementato sino al 3 dicembre 2020; CONSIDERATO che si è in presenza della mancata adozione da parte di Banco BPM di adeguati presidi a verifica della corrispondenza tra numero di contratti, nozionale, Value of Contract e margini come risultanti nei sistemi interni e quanto segnalato al Trade Repository per il periodo tra il 1° novembre 2017 ed il 3 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento EMIR. Le protratte omissioni informative o erronee segnalazioni attinenti alle garanzie e ai contratti in generale si collocano a valle di tale condotta e ne costituiscono l’invitabile ricaduta operativa per cui esse devono essere considerate unitariamente, risultando peraltro tutte accomunate dall’effetto di aver precluso all’Autorità di disporre in via generale di un quadro informativo completo sull’operatività in derivati della Banca, sino a quando la medesima Banca si è posta nelle condizioni di adempiere correttamente all’obbligo di segnalazione dei dati sulle garanzie delle operazioni in derivati e di implementare il flusso segnaletico delle segnalazioni relative alla clientela WeBank; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti di Banco BPM S.p.A., con sede in Milano (MI) a Piazza Filippo Meda 4, C.F./P.I. 09722490969, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 70.000,00, della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio della copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, c.a.p. 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it. La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello competente per territorio. 24 marzo 2022 IL PRESIDENTE Paolo Savona - 2022-03-24"
Phone 390458675048
Source : Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date 2025-05-21T02:14:03
Jonatan Zimenkov
Name: Jonatan Zimenkov
Alias: JONATHAN ZIMENKOV; Jonatan (Jonathan, Natan) Zimenkov; Jonathan Zimenkov; NATAN IGOREVICH ZIMENKOV; Natan Igorevich Zimenkov; ZIMENKOV, Jonatan; Натан Игоревич Зименков; ジョナタン ・ジメンコフ; ジョナタン(ジョナサン、ナタン)・ジメンコフ
Birth Date: 1994-09-11
Country il; it; ru
Sanctions RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-01; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人(個人) - 2023-05-26
Source : Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-02-23T16:05:20
BERNICE
Name: BERNICE
Alias: GINZA; Ginza; Valle Di Castiglia
Country bs; ga; it; lr
Sanctions ; 07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (no responsibility of RO) - inactive - 2021-08-13 - 2021-08-15; 13108 - PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY - Operation of machinery (no responsibility of RO) - 07106 - FIRE SAFETY - Fire detection and alarm system (no responsibility of RO) - 07102 - FIRE SAFETY - Inert gas system (no responsibility of RO) - 05114 - RADIO COMMUNICATIONS - Reserve source of energy (no responsibility of RO)11101 - LIFE SAVING APPLIANCES - Lifeboats (no responsibility of RO) - 07101 - FIRE SAFETY - Fire prevention structural integrity (no responsibility of RO) - inactive - 2025-11-13 - 2025-11-27
Source : Tokyo MoU Detention List; Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-16T18:52:25
Frederic Pierre Villa
Name: Frederic Pierre Villa
Alias: VILLA, Frederic Pierre; Villa Frederic Pierre; Villa Frederik Pier; Вілла Фредерік П’єр
Birth Date: 1967-10-21
Country ch; it; mt
Address 57 Eiger Triq Birguma, Naxxar, Malta
Sanctions 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-24
Source : UK Companies House People with Significant Control; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date 2026-02-23T16:05:20
Walter Moretti
Name: Walter Moretti
Alias: MORETTI, Walter; Moretti Valter Orendzh Hrov; Moretti Walter Orange Grove; Моретті Вальтер Орендж Гров
Birth Date: 1965-11-17
Country ch; it; mt
Address Apt No 3, Block F, Orange Grove, Triq Birbal Balzan, Malta; Apt No 3, Block F, Orange Grove, Triq Birbal, Balzan, Malta; BALZAN; Orange Grove, Blk F, Flat 3, Triq il-Birbal, Balzan
Sanctions 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-24; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia through working as a director of companies carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector and the Russian defence sector; and is or has been involved in making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine - 2023-11-08"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09
Source : UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date 2026-03-17T16:05:27
Mohamed El Mahfoudi
Name: Mohamed El Mahfoudi
Alias: EL MAHFOUDI Mohamed; Мохамед Ел Махфуди
Birth Date: 1964-09-24
Country it
Address via Puglia, n. 22, Gallarate, Varese, Italy; via Puglia, nr. 22 - Gallarate (Varese); Виа Пулиа, № 22, Галларате, Варезе, Италия
Source : Bulgarian Persons of Interest; Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists
Date 2026-01-06T06:47:02
CUBAN CIGARS TRADE
Name: CUBAN CIGARS TRADE
Country it
Sanctions CUBA - Unknown; Reciprocal
Source : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-06T08:10:01
BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO
Name: BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO
Alias: Banca Popolare del Mediterraneo S.C.p.A.; Banca Popolare del Mediterraneo ScpA
Country it
Address VIA MELISURGO 15 NAPOLI 80133 ITALY; VIA MELISURGO 15 NAPOLI 80133 NAPOLI ITALY; Via Agostino Depretis 51, NAPOLI, NAPOLI, 80133, Italy
Sanctions "MiFID - APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO S.C.p.A. PER VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 21 E 23 DEL D. LGS. N. 58/1998 E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 1 VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («Tuf»); VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob» o «Regolamento Congiunto»); VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze dell’attività di vigilanza informativa svolta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione (nel prosieguo «Divisione Intermediari»), ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 58/1998, nei confronti della Banca Popolare del Mediterraneo S.C.p.A., avente sede legale a Napoli, via Depretis n. 51 (di seguito anche «la Banca» o «la Società») con riguardo alla sottoscrizione di azioni della stessa Banca in sede di aumento di capitale, per un ammontare di 6,5 milioni di Euro, da parte di alcuni investitori, tra il 2016 e il 2019; CONSIDERATO che, all’esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la Divisione Intermediari ha rilevato l’omissione degli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento in occasione del richiamato aumento di capitale, di seguito rappresentati: I. la sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento prima dell’acquisto delle azioni; II. l’informativa sui rischi della specifica tipologia di strumento finanziario; III. la gestione del conflitto di interesse insito nell’attività di c.d. self-placement; IV. l’attività di profilatura ai fini della prestazione dei servizi di investimento del socio/cliente; V. la valutazione dei profili di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni disposte per l’acquisto delle azioni; VISTA la lettera del 29 luglio 2022, notificata in pari data, con cui, sulla base dell’attività di vigilanza svolta, la Divisione Intermediari ha contestato alla Banca Popolare del Mediterraneo S.C.p.A., ai sensi degli artt. 190 e 195 del Tuf, come novellati dal D. Lgs. n. 72/2015, le suindicate ipotesi di violazione: 2 A) con riguardo al profilo sub I, dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di redigere per iscritto i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e dell’art. 37 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 37 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), che stabiliscono il contenuto minimo dei contratti in materia di prestazione di servizi di investimento; B) con riguardo al profilo sub II, dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e di operare in modo che siano sempre adeguatamente informati e dell’art. 36 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 31 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), che disciplina le informazioni sugli strumenti finanziari da fornire ai clienti, ivi inclusi i rischi ad essi connessi; C) con riguardo al profilo sub III, dell’art. 21, comma 1-bis, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 58 del 1998 (già art. 21, comma 1-bis, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 58 del 1998)3 e dell’art. 92 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 23 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007) che impongono agli intermediari di adottare misure volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti, nonché di informarli chiaramente della natura generale e/o delle fonti di detti conflitti, qualora i presidi adottati non siano sufficienti ad evitare con ragionevole certezza il rischio di nuocere agli interessi dei clienti; D) ed E) con riguardo ai profili sub IV e sub V, dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e degli artt. 40 e 42 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), concernenti gli obblighi per gli intermediari in tema di profilatura del cliente e di valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti; RILEVATO che, con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota del 5 agosto 2022, con cui la Banca ha formulato un’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio, accolta con nota del 1° settembre 2022; VISTA la nota del 5 agosto 2022, con cui la Banca ha formulato un’istanza di proroga di trenta giorni del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti, accolta in data 5 settembre 2022; ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla parte con nota del 20 ottobre 2022; VISTA la Relazione per la Commissione del 2 febbraio 2023, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della Banca, formulando conseguenti proposte in ordine all’imputabilità degli stessi e alla determinazione della relativa sanzione (“Relazione USA”); VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione USA è stata trasmessa alla parte; VISTE le controdeduzioni difensive scritte presentate dalla parte in replica alla Relazione USA; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le Violazioni contestate; 3 VISTO l’art. 190 del Tuf nella versione ratione temporis vigente, il quale, per la mancata osservanza degli artt. 21 e 23, comma 1, del Tuf e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di tali articoli, prevede l’applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro trentamila fino a Euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a Euro cinque milioni e il fatturato è determinabile; RILEVATO che, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall’art. 21 del Tuf e delle relative disposizioni attuative, gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del Tuf, nelle relative versioni ratione temporis vigenti, prevedono che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente: (a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del Tuf (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: a) - quanto alla gravità, le violazioni accertate, pur essendo connotate da scarsa lesività nel caso concreto, si sono sostanziate nella colpevole disattivazione dei presìdi procedurali e comportamentali posti a tutela degli investitori dalla disciplina dei servizi di investimento, con riguardo ad un’operazione in conflitto di interesse in merito alla quale i sottoscrittori sono risultati privi di una proporzionata gestione del connesso conflitto di interessi e di adeguata informativa circa le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari offerti, tra cui la possibile difficoltà di smobilizzo dell’investimento, considerato il carattere illiquido delle azioni, nonché della prescritta profilatura, strumentale alla valutazione di adeguatezza e di appropriatezza; - le violazioni accertate hanno ad oggetto una quota di capitale sottoscritta da n. 361 soggetti, per un incremento del capitale sociale pari a circa 6,5 mln/euro; - quanto alla durata dell’illecito, lo stesso si è protratto in relazione al profilo A) dal 4 3 gennaio 2018 al 24 aprile 2019 e in relazione ai profili B), C), D) ed E) dal 1° agosto 2017 al 24 aprile 2019; b) le violazioni risultano ascrivibili alla Banca a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 30 giugno risulta pari a 10.358.537 e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con una perdita pari a euro 1.203.995; d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione la Banca ha collaborato con la Consob nell’ambito dell’attività di vigilanza informativa; g) nei confronti della Banca non risultano sanzioni applicate in precedenza per violazioni in materia finanziaria; g-bis) tale indice è irrilevante nel procedimento de quo; h) non si rilevano potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) la Banca ha promosso interventi finalizzati a rimuovere le carenze riscontrate; RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981; RITENUTO altresì, ai fini dell’applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione C), in considerazione del fatto che nel caso di specie la mancata predisposizione di presidi idonei alla gestione del conflitto di interessi, accresciuto dalle esigenze di ampliamento della compagine sociale che hanno interessato l’Intermediario a partire dal 2015, ha assunto un rilievo significativo alla luce del rischio insito nell’attività di c.d. self-placement dei titoli in discorso, in cui la Banca, oltre ad essere emittente dei medesimi, ha ricoperto anche il ruolo di distributore, nonché in relazione alla possibile difficoltà di smobilizzo dell’investimento, considerato che tali azioni non risultano scambiate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione né assistite da altre forme di supporto alla liquidità. Tali circostanze avrebbero pertanto richiesto una proporzionata tutela dell’investitore al momento dell’investimento; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; DELIBERA: nei confronti della Banca Popolare del Mediterraneo S.C.p.A., avente sede legale a Napoli, via Depretis n. 51, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 30.000,00 per la violazione “C”, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000,00), di cui alla stessa è contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento dell’indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 5 scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. IL PRESIDENTE SA Paolo Savona - 2023-04-05"
Phone 390815521603
Source : Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List
Date 2026-01-09T11:35:01
Navigazione Montanari Spa
Name: Navigazione Montanari Spa
Country it
Sanctions ""
Source : Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-05T14:54:48
'NDRANGHETA ORGANIZATION
Name: 'NDRANGHETA ORGANIZATION
Alias: NDRANGHETA ORGANIZATION
Country it
Sanctions Reciprocal; SDNTK - Unknown
Source : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-06T08:10:01
UNICREDIT FACTORING S.P.A.
Name: UNICREDIT FACTORING S.P.A.
Country it
Address VIA CALABRIA 31 MILANO 20158 ITALY; VIA CALABRIA 31 MILANO 20158 MILANO ITALY; VIA LIVIO CAMBI 5, 20151 MILAN
Source : Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data
Date 2026-01-12T10:23:21
Corum
Name: Corum
Alias: CORUM; CORUS; Corus; Four Sky; PERSEY
Country gm; it; km; ky; pa; ru
Sanctions ; 2025-02-25; Autonomous (Vessels) - 2025-06-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-03-04; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2025-01-10; Russia / Russie - 1.1; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9544281 (""CORUM"") is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, IMO 9544281 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9544281 ('CORUM') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, IMO 9544281 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-02-24"
Source : Australian Sanctions Consolidated List; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-16T18:52:25
TRUGEN
Name: TRUGEN
Country it; km; lu
Sanctions ; IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran)
Source : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-16T18:52:25
VICTORIA V
Name: VICTORIA V
Alias: Matrix; Universe 1
Country bz; it; pa; ru
Sanctions ""
Source : Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-16T18:52:25
CERS
Name: CERS
Alias: Falcon Nostos; Grace Lucrum; Mare Di Ravenna
Country ck; it; lr; pa
Sanctions ""
Source : Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-16T18:52:25
Panaque, S.R.L.
Name: Panaque, S.R.L.
Alias: PANAQUE - S.R.L.; Panaque
Country it; me
Address VIA COPENAGHEN 40, 00144, ROME, Italy; VIA COPENAGHEN, 40, 00144 ROMA; Via Copenaghen 40, Rome 00144, Italy
Sanctions CROSS DEBARMENT : WBG - 2025-03-18 - 2027-03-17; Collusion, Fraud, Corruption - 2025-05-23 - 2027-03-17; Collusive Practice, Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2025-03-18 - 2027-03-17; Collusive, Fraudulent and Corrupt Practices - 2025-03-18 - 2027-03-17; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2025-04-16 - 2027-03-17
Source : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; WorldBank Debarred Providers
Date 2026-03-12T06:30:02
BANCA POPOLARE DI FONDI
Name: BANCA POPOLARE DI FONDI
Alias: BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA; Banca Popolare di Fondi Sc
Country it
Address VIA APPIA KM 118,600 FONDI 04022 FONDI ITALY; VIA APPIA KM. 118,600 FONDI 04022 ITALY; Via Appia Km. 118,600 Sc, FONDI, LATINA, 04022, Italy; Via Appia km 118,600, FONDI, LATINA, 04022, Italy
Sanctions "MiFID - Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca > di società cooperativa e relativi esponenti aziendali, per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»); VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, ratione temporis vigente (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il Regolamento adottato dalla d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Congiunto»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATA la nota del 4 agosto 2017, inoltrata da di Società Cooperativa (di seguito anche solo «Intermediario», « >» o «BPF»), con cui la stessa ha riepilogato ed approfondito le tematiche trattate nel corso dell'incontro, convocato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del TUF, e tenutosicon esponenti della Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche ed Imprese di Assicurazione (di seguito anche solo «Divisione Intermediari» o «DIN») il 27 luglio 2014, che aveva avuto ad oggetto, tra l'altro, l'esame del modello di servizio adottato da BPF per la distribuzione di strumenti di propria emissione e le procedure di valutazionedell'adeguatezza degli investimenti e di profilatura della clientela; ESAMINATA la corrispondenza successivamente intercorsa tra la DIN e la e, in particolare, le richieste di dati e notizie inoltrate dalla Consob il 31 gennaio 2018 e 3 agosto 2018 e le correlate note di riscontro trasmesse da BPF all'Autorità il 22 febbraio 2018 e 31 agosto 2018, con cui l'Intermediario ha fornito maggiori informazioni attinenti, tra l'altro, ai temigià oggetto di trattazione nella nota del 4 agosto 2017; RILEVATO che, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito della predetta attività di vigilanza, la DIN ha ravvisato la sussistenza di irregolarità poste in essere da BPF nel periodo compreso tra il 20 gennaio 2014 ed il 31 marzo 2017 nella prestazione dei servizi di investimento, con particolare riguardo alle modalità e procedure di mappaturaseguite in sede di quantificazione del grado di rischiosità dei prodotti finanziari trattati e, massimamente, con riferimento alla qualificazione delle obbligazioni di propria emissione nel periodo 2014-2017, risultate essere connotate da un profilo di rischio sistematicamente più basso di quello di prodotti comparabili emessi da terzi; RILEVATO che la Divisione Intermediari ha, altresì, riscontrato che le predette irregolarità hanno avuto riverberi sull'attendibilità delle valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza formulate in occasione degli investimenti in titoli emessi da BPF da parte della clientela; VISTA la nota di contestazione del 18 gennaio 2019, notificata alla di Società Cooperativa lo stesso 18 gennaio 2019, nonché, tra gli altri, al sig. Bruno Zannettino (già componente del Consiglio di amministrazione dell'Intermediario) il 28 gennaio 2019 con cui la DIN ha contestato ai destinatari la violazione, relativamente al già citato periodocompreso tra il 20 gennaio 2014 ed il 31 marzo 2017: - dell'art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento; - dell'art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari vigente al tempo dei fatti, che disciplinano la valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti; RILEVATO che, con la sopra citata lettera di contestazione, i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTE le note pervenute il 28 gennaio 2019, con cui i destinatari della nota di contestazioni hanno formulato istanza di proroga del termine per la presentazione di memorie difensive e presentato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio; VISTA la nota del 14 febbraio 2019 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito positivo riscontro alle predette istanze di proroga del termine; VISTA la nota del 19 febbraio 2019 con cui la Divisione Intermediari ha comunicato agli interessati l'accoglimento delle loro istanze di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio ed il correlato verbale dell'espletamento dell'incombente, svoltosi in data 7 marzo 2019; ESAMINATA la nota di deduzioni difensive presentata dalla il 24 aprile 2019, a cui hanno prestato adesione, tra l'altro, gli anzidetti esponenti aziendali; VISTA la Relazione per la Commissione del 30 luglio 2019, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata, ha espresso proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 30 luglio 2019 con cui è stata trasmessa agli interessati copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione (""Relazione USA""); VISTA la nota del 9 agosto 2019, nonché, la relativa documentazione allegata, con la quale le parti hanno presentato unitariamente le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA; VISTA la Relazione Integrativa del 22 novembre 2019, predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in riscontro alla richiesta della Commissione formulata il 10 ottobre 2019; VISTA la nota del 22 novembre 2019, con cui la predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa alle parti; ESAMINATE le controdeduzioni presentate dalle parti in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione Integrativa; CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalle parti in replica alla Relazione USA ed alla Relazione Integrativa non presentano, nel complesso, elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la contestata violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d) e relativa normativa di attuazione a carico della di e del sig. Zannettino; RITENUTO che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile sulla base del principio tempus regit actum, si debba fare riferimento al momento consumativo degli illeciti e, dunque, al momento terminale delle situazioni di irregolarità accertate che, nel caso di specie, va determinato: - nella data di cessazione della carica per chi, come sig. Bruno Zannettino (componente del Consiglio di amministrazione della tra il 20 gennaio 2014 ed il 12 aprile 2014) è cessato dalle funzioni in un momento anteriore all'8 marzo 2016, data di entrata in vigore della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015, con conseguente applicazione al medesimo della disciplinavigente in quel momento e dei relativi criteri di imputazione della responsabilità; - nella data del 31 marzo 2017, avuto riguardo alla posizione di di società cooperativa, con conseguente applicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015 ed entrata in vigore l'8 marzo 2016, riguardo all'intero arco temporale a cui la violazione si riferisce; A) Violazioni consumatesi anteriormente all'8 marzo 2016: VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis, che, per la violazione dell'art. 21 del TUF, nonché delle «disposizioni generali o particolari emanate dalla d'Italia o dalla Consob», prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro duecentocinquantamila; VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delleconseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la natura procedurale/comportamentale della violazione accertata, sostanziatasi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento in relazione alla mappatura dei titoli trattati dalla ed inciso sulla regolarità del collocamento di prestiti obbligazionari dalla stessa emessi; - la rilevanza quali-quantitativa delle carenze procedurali accertate, nonché la dimensione, diffusione e persistenza nel tempo delle condotte scorrette, poste in essere nel periodo compreso tra il 20 gennaio 2014 ed il 12 aprile 2014; - la carica di consigliere di amministrazione della ricoperta dall'esponente aziendale sig. Bruno Zannettino; CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, comunque imputabili a titolo di colpa; B) violazioni consumatesi successivamente all'8 marzo 2016: RITENUTO che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile sulla base del principio tempus regit actum, si deve fare riferimento al momento consumativo dell'illecito e, dunque, al momento terminale della situazione di irregolarità accertata che, nel caso di specie con riferimento alla posizione della , va determinato nel 31 marzo 2017, con conseguenteapplicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015 ed entrata in vigore l'8 marzo 2016, riguardo all'intero arco temporale a cui la singola violazione si riferisce; VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis che, per l'inosservanza dell'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla d'Italia e dalla Consob, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro trentamila fino a cinque milioni di Euro, ovvero aldieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile; VISTI gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del TUF che, nel testo ratione temporis vigente, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall'art. 21 del TUF, e delle relative disposizioni attuative, prevedono rispettivamente che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie: (a) nei confrontidelle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e ilsoggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194 bis del TUF che, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che: «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la d'Italia o la Consob considerano ognicircostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: a) quanto alla gravità, la violazione accertata ha dato luogo ad anomalie nella prestazione dei servizi di investimento, atteso che le carenze nelle procedure di mappatura dei titoli hanno determinato l'inattendibilità delle valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza degli investimenti in titoli emessi dalla sottoscritti dai clienti: tali prestitiobbligazionari (undici emissioni, per un importo complessivo di oltre 55 milioni di euro) sono stati sottoscritti da un numero rilevante di clienti e si sono snodati in un considerevole arco temporale, pari ad oltre tre anni e due mesi (dal 20 gennaio 2014 al 31 marzo 2017); b) le violazioni risultano ascrivibili alla quantomeno a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della , il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (ultimo bilancio disponibile) risulta pari a circa euro 63.540.000,00 e nel bilancio del relativo esercizio la ha registrato un utile pari a circa euro 1.805.000,00; d) dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla attraverso le irregolarità emerse, ancorché sia possibile ritenere che le anomalie presenti nella mappatura del profilo di rischio delle proprie obbligazioni (e, a cascata, nelle correlate valutazioni di adeguatezza e appropriatezzaeffettuate in sede di vendita delle obbligazioni di propria emissione) abbiano favorito il loro collocamento presso la clientela; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi in correlazione alle anzidette violazioni; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione, si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee, per il loro carattere di ""ravvedimento attuoso"" ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni atteso che l'evidenza delle violazioni poste in essere è emersa dalla documentazione e dalle informazioni trasmesse dall'Intermediario anche in riscontro allerichieste inoltrate dalla Divisione Intermediari; g) non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dalla ; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) risultano avviate da parte della , in tempi recenti, iniziative finalizzate a rimuovere le irregolarità procedurali accertate; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: per effetto di quanto sopra: A. ai sensi della disciplina in vigore anteriormente all'8 marzo 2016, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 7.500,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento, al sig. Bruno Zannettino, codice fiscale: ZNNBRN29H12D662O, nato a il 12 giugno 1929 […omissis…] già componente del Consiglio di Amministrazione di di società cooperativa tra il 20 gennaio 2014 ed il 12 aprile 2014. È ingiunto a di società cooperativa, con sede legale in (LT - 04022), Via Appia Km 118,600, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, vigente ratione temporis, il pagamento del suindicato l'importo di euro 7.500,00, con obbligo di regresso nei confronti dell'autore delle violazioni; B. ai sensi della disciplina entrata in vigore l'8 marzo 2016 è applicata, a titolo diretto, a di società cooperativa, con sede legale in (LT - 04022), Via Appia Km 118,600, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 115.000,00 della quale è contestualmente alla stessa ingiunto il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la sommadovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 9 gennaio 2020 IL PRESIDENTE Paolo Savona - 2020-01-09"
Phone 393907715181
Source : Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date 2025-05-21T02:14:03
MONDHER BEN MOHSEN BEN ALI AL-BAAZAOUI
Name: MONDHER BEN MOHSEN BEN ALI AL-BAAZAOUI
Alias: AL-BAAZAOUI, Mondher Ben Mohsen Ben Ali; BAAZAOUI, Mondher; Baazaoui Mondher; Hamza; Mondher BAAZAOUI; Mondher Ben Mohsen Ben Ali AL-BAAZAOUI; Баазауи Модхер; Хамза
Birth Date: 1967-03-18
Country it; tn; us
Address BOLOGNA; Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italy; Via di Saliceto n.51/9 Bologna Italy; Via di Saliceto n.51/9, Bologna; Виа ди Саличето №51/9, Болоня, Италия
Sanctions Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown
Source : Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Su-Kwang KIM
Name: Su-Kwang KIM
Alias: KIM Son-Kwang; KIM Son-gwang; KIM Sou-Gwang; KIM Sou-Kwang; KIM Soukwang; KIM Su-Kwang; KIM Su-gwang; KIM, Son-gwang; KIM, Son-kwang; KIM, Sou-gwang; KIM, Sou-kwang; KIM, Su-Kwang; KIM, Su-gwang; Kim Son Kwang; Kim Sou Gwang; Kim Sou Kwang; Kim Su Gwang; Kim Su Kwang; Son-Gwang KIM; Son-Kwang KIM; Son-gwang Kim; Son-kwang Kim; Sou-Gwang KIM; Sou-Kwang KIM; Sou-gwang Kim; Sou-kwang Kim; Soukwang KIM; Su Gwang KIM; Su KIM; Su-Gwang KIM; Su-gwang Kim; 김수광
Birth Date: 1976-08-18
Country by; it; kp
Address Belarus
Sanctions (UE) 2018/602 du 19/04/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) - (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) - (UE) 2018/1074 du 30/07/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) - (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - KIM Su Gwang a été identifié par le groupe d’experts comme étant un agent du Bureau général de reconnaissance, entité qui a été désignée par les Nations unies. Lui et son père KIM Yong Nam ont été identifiés par le groupe d’experts comme se livrant à un ensemble de pratiques financières frauduleuses qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. KIM Su Gwang a ouvert de multiples comptes bancaires dans plusieurs États membres, notamment aux noms de membres de sa famille. Durant son activité de diplomate, il a été impliqué dans plusieurs virements bancaires de grande ampleur vers des comptes bancaires dans l’Union européenne ou vers des comptes hors de l’Union européenne, notamment vers des comptes au nom de son épouse KIM Kyong Hui.; 2022/1331 (OJ L201); Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP; Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea; DPRK2 - Executive Order 13687 (North Korea); KIM Su Gwang a été identifié par le groupe d’experts comme étant un agent du Bureau général de reconnaissance, entité qui a été désignée par les Nations unies. Lui et son père KIM Yong Nam ont été identifiés par le groupe d’experts comme se livrant à un ensemble de pratiques financières frauduleuses qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. KIM Su Gwang a ouvert de multiples comptes bancaires dans plusieurs États membres, notamment aux noms de membres de sa famille. Durant son activité de diplomate, il a été impliqué dans plusieurs virements bancaires de grande ampleur vers des comptes bancaires dans l’Union européenne ou vers des comptes hors de l’Union européenne, notamment vers des comptes au nom de son épouse KIM Kyong Hui.; PRK - 2022/1331 (OJ L201) - 2018-04-20; Reciprocal - 2017-06-01; The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Kim Su Gwang has been identified by the UN Panel of Experts as an agent of the Reconnaissance General Bureau, an entity which has been designated by the United Nations. He and his father Kim Yong Nam have been identified by the Panel of Experts as engaging in a pattern of deceptive financial practices which could contribute to the DPRK’s nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. KIM Su Gwang has opened multiple bank accounts in several EU Member States, including under family members’ names. He has been involved in various large bank transfers to bank accounts in the European Union or to accounts outside the European Union while working as a diplomat, including to accounts in the name of his spouse Kim Kyong Hui. - 2020-12-31; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09
Source : Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-16T14:40:01
GIANLUCA SABBIONI
Name: GIANLUCA SABBIONI
Country it
Address 40010 SALA BOLOGNESE B
Sanctions Reciprocal - 2021-05-12
Source : US SAM Procurement Exclusions
Date 2026-01-06T07:55:03
Banca Sella Holding SpA
Name: Banca Sella Holding SpA
Country it
Address PIAZZA GAUDENZIO SELLA 1 BIELLA 13900 BIELLA ITALY; PIAZZA GAUDENZIO SELLA 1 BIELLA 13900 ITALY; Piazza Gaudenzio Sella 1, BIELLA, BIELLA, 13900, Italy; Piazza Guadenzio Sella 1, BIELLA, BIELLA, 13900, Italy; VIA ITALIA 2 BIELLA 13900 BIELLA ITALY
Sanctions "EMIR - APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DI BANCA SELLA HOLDING S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUGLI STRUMENTI DERIVATI OTC, LE CONTROPARTI CENTRALI ED I REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI E DELLA RELATIVA DISCIPLINA ATTUATIVA LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 1 VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in data 4 luglio 2012 (di seguito, anche solo «Regolamento EMIR») come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019, il cui art. 9 (rubricato «Obbligo di segnalazione»), al comma 1, stabilisce che: «Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’articolo 55 o riconosciuto conformemente all’articolo 77. I dati sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.»; VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 2012/1247 adottato dalla Commissione il 19 dicembre 2012, come modificato dal Regolamento UE n. 2017/105 (di seguito, anche solo «Regolamento di Esecuzione»), il quale disciplina le norme tecniche di attuazione relativamente al formato e alla frequenza delle segnalazioni; visto, in particolare, l’articolo 2 – rubricato “Frequenza delle segnalazioni relative ai contratti derivati” – il quale, con riferimento alla valutazione del contratto dispone che «Per i contratti segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni la valutazione a prezzi correnti di mercato o la valutazione in base ad un modello è effettuata ogni giorno (…)»; VISTO il Regolamento Delegato UE n. 2013/148 adottato dalla Commissione il 19 dicembre 2012, come modificato dal Regolamento Delegato UE n. 2017/104 della Commissione (di seguito, anche solo «Regolamento Delegato»), il cui articolo 3, comma 1, rubricato «Segnalazione delle esposizioni», individua in dettaglio quali dati dei contratti rilevanti devono essere segnalati, precisando che «I dati sulle garanzie di cui alla tabella 1 dell'allegato includono tutte le garanzie prestate e ricevute, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato». Si tratta, in particolare, dei dati relativi al tipo di garanzia in essere e al codice del portafoglio, (campi n. 21 e n. 22) all’estensione della garanzia (se costituita a livello di portafoglio, campo n. 23), al margine iniziale costituito (campo n. 24) e ricevuto (campo n. 28), al margine di variazione costituito (campo n. 26) e ricevuto (campo n. 30), alle garanzie in eccesso costituite e ricevute (campi n. 32 e n. 34), alle valute dei margini e delle garanzie in eccesso (campi n. 25, n. 27, n. 29, n. 31, n. 33 e n. 35); il comma 5 indica, inoltre, le modalità di segnalazione della valutazione del contratto, prescrivendo che “Per i contratti compensati mediante CCP, la controparte segnala la valutazione del contratto fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 17 a 20 della tabella 1 dell’allegato.”. La valutazione del contratto deve essere riportata conformemente a quanto indicato nei campi relativi al valore del contratto (campo n. 17), alla valuta di riferimento (campo n. 18), alla data e ora della valutazione (campo n. 19) e al tipo di valutazione (campo n. 20); 2 VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n.18750 del 19 dicembre 2013 e sue successive modificazioni; VISTE le note del 7 ottobre 2021 e del 9 febbraio 2022, con le quali la Divisione Mercati, Ufficio Post Trading (di seguito anche solo «DME»), nell’ambito dell’attività periodica e mirata di controllo della qualità delle segnalazioni dei dati sui contratti derivati (cosiddetta “EMIR Data Quality Review”), ha richiesto a Banca Sella Holding S.p.A. (nel seguito anche solo “BSH” o “la Banca”) di fornire informazioni e documenti in merito alle segnalazioni dei contratti derivati in essere al 3 settembre 2021, nonché di effettuare un’autovalutazione del proprio grado di conformità all’obbligo di reporting, richiamando l’attenzione sulla necessità di adottare tempestivamente interventi correttivi idonei ad assicurare il regolare adempimento del suddetto obbligo; VISTE le note di riscontro inviate dalla Banca il 21 ottobre 2021 ed il 1° marzo 2022 ed i documenti alle stesse allegati; ESAMINATE le complessive risultanze dell’attività di vigilanza svolta dalla DME in tema di qualità dei dati segnalati ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento EMIR, con particolare riguardo alla correttezza delle segnalazioni dei contratti derivati riferibili a BSH in essere al 3 settembre 2021; RILEVATO in particolare che, a partire dal 1° novembre 2017 e sino al 25 settembre 2021, la Banca non ha segnalato la c.d. “gamba 2” delle operazioni in derivati eseguite per conto di clienti-persone fisiche di Banca Sella S.p.A. e di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. (di seguito, anche solo “Banche rete”). In altri termini, mentre la Banca trasmetteva al Trade Repository i dati relativi alla parte dell’operazione conclusa con le controparti di mercato (CCP o clearing member – c.d. “gamba 1” dell’operazione), altrettanto non faceva con riferimento alla cessione ai clienti- persone fisiche dei contratti in derivati ETD stipulati per loro conto (c.d. gamba 2). Rilevato, inoltre, che la Banca ha omesso di segnalare le valutazioni giornaliere e le garanzie di cui all’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 104/2017. VISTA la nota del 29 luglio 2022, notificata in pari data, con la quale la DME ha contestato alla Banca, ai sensi degli artt. 193-quater e 195 del TUF, il mancato assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento EMIR, all'articolo 3 del Regolamento Delegato e all’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, per avere BSH: (a) nel periodo compreso tra il 1° novembre 2017 e il 25 settembre 2020 omesso di segnalare al Trade Repository la gamba 2 delle operazioni in derivati ETD dalla stessa eseguite per conto dei clienti-persone fisiche delle Banche rete; (b) nel periodo compreso tra il 25 settembre 2020 e il 14 ottobre 2021 omesso di segnalare al Trade Repository i dati sulla valutazione e sulle garanzie per n. 80.250 contratti conclusi con i clienti persone fisiche, per un ammontare di omesse valutazioni compreso tra euro 24.485.425,77 (in data 31 dicembre 2020) ed euro 44.848.404,51 (in data 25 settembre 2020) e di omesse garanzie compreso tra euro 32.832.468,29 (in data 25 settembre 2020) ed euro 54.222.212,08 (in data 25 settembre 2020); (c) nel periodo compreso tra il 1° novembre 2017 e il 7 ottobre 2021 omesso di adottare adeguati presidi a verifica della corrispondenza tra quanto segnalato al Trade Repository e quanto presente nei libri interni, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione; 3 VISTA la nota dell’11 agosto 2022, con la quale BSH ha eletto domicilio presso legali di propria fiducia ed ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento, alla quale è stato fornito positivo riscontro dalla DME con nota del 12 agosto 2022, mediante contestuale trasmissione della documentazione richiesta; VISTA la nota del 12 agosto 2022, con la quale BSH ha formulato istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni scritte e dei documenti cui è stato fornito positivo riscontro dall’Ufficio Sanzioni Amministrative con nota del 24 agosto 2022; ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Banca in data 26 settembre 2022; VISTA la Relazione per la Commissione del 2 febbraio 2023 («Relazione USA»), con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalla Banca, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 2 febbraio 2023, con la quale è stata tramessa alla parte copia della predetta Relazione USA; VALUTATE le controdeduzioni scritte, presentate dalla Società in data 3 marzo 2023 in replica alla Relazione per la Commissione; VISTA la Relazione Integrativa del 5 maggio 2023, predisposta dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in riscontro all’incarico conferito dal Collegio in data 29 marzo 2023 in sede di trattazione del procedimento in oggetto; VISTA la nota del 5 maggio 2023, con cui copia della predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa alla Banca; TENUTO CONTO delle ulteriori memorie difensive del 29 maggio 2023, prodotte dall’interessata in replica alla Relazione Integrativa del 5 maggio 2023; RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 1, del Regolamento EMIR, all’articolo 3, commi 1 e 5, del Regolamento Delegato e all’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, nei termini di cui alla contestazione nei confronti di Banca Sella Holding S.p.A.; VISTO l’art. 193-quater, comma 1, del TUF applicabile ratione temporis, il quale prevede che per la mancata osservanza delle previsioni di cui all’art. 9 del Regolamento EMIR da parte di una società o di un ente, sia applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo e ai sensi dell’articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTI gli artt. 194-quater e 194-septies del TUF i quali, per le violazioni delle norme del Regolamento EMIR richiamate dall’articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter connotate da scarsa offensività e pericolosità, prevedono la possibilità di applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente: i) una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le 4 infrazioni contestate (art. 194-quater) e ii) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile (art. 194-septies); RITENUTO che la condotta della Banca non appare connotata da scarsa offensività, considerato che le protratte omissioni informative hanno riguardato un numero non esiguo di contratti derivati e sono state fonte di danno alla completezza del patrimonio informativo di cui l’Autorità di vigilanza deve poter disporre per l’efficiente esercizio dei propri poteri. La mancata segnalazione della gamba Banca-cliente dei contratti, peraltro per un arco temporale piuttosto lungo, ha impedito all’Autorità di conoscere giorno per giorno su quali soggetti si concentrasse realmente il rischio assunto con i derivati in questione; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria assumono rilievo le seguenti circostanze: a) con riguardo alla gravità oggettiva della violazione, i fatti assumono particolare rilievo in ragione del pregiudizio arrecato allo svolgimento dei compiti istituzionali della Consob, atteso che la correttezza e l'affidabilità dei dati sulle transazioni in strumenti finanziari derivati trasmesse all’Autorità in adempimento degli obblighi di transaction reporting sono rilevanti sia ai fini dello svolgimento da parte della stessa dell’attività di vigilanza sui mercati, sia ai fini del corretto adempimento degli obblighi di scambio delle informazioni con le altre Autorità nazionali competenti, con l’Esma e con il Sistema Europea di Banche Centrali, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento EMIR. Con riguardo alla durata della violazione, va considerato che alla luce della documentazione in atti la data di inizio delle violazioni non risulta determinabile in maniera univoca per tutti i profili criticità emersi. In particolare, con riferimento alla omessa segnalazione della gamba 2 delle operazioni in derivati concluse per conto dei clienti-persone fisiche, l’omissione si è protratta dal 1° novembre 2017 al 25 settembre 2020. Con riferimento invece alla mancata segnalazione dei dati sulla valutazione e sulle garanzie relativi a n. 80.250 contratti conclusi per conto dei clienti persone fisiche, l’omissione si è protratta dal 25 settembre 2020 al 14 ottobre 2021. Infine, con riferimento alla mancata adozione di adeguati presidi interni di controllo, il periodo di riferimento della violazione va dal 1° novembre 2017 al 7 ottobre 2021; 5 b) la violazione risulta ascrivibile alla Banca a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto di Banca Sella Holding S.p.A. risulta pari a 781.262 migliaia di euro e il margine di intermediazione di gruppo è pari a 104.755 migliaia di euro; d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l’ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso la violazione; f) la Banca ha mostrato, sia in sede di vigilanza che nell’ambito del procedimento sanzionatorio, un atteggiamento cooperativo e trasparente, avendo concorso ad evidenziare le anomalie accertate e riconoscendo la materiale sussistenza dei fatti emersi; g) non risultano precedenti violazioni in materia finanziaria già sanzionate dalla Consob commesse dalla Banca; g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo; h) non si ravvisano potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) la Banca, sin dall’emersione delle anomalie rilevate, ha avviato iniziative tese alla comprensione dei problemi che le avevano generate, curando l’adozione di appropriati interventi correttivi, al fine di assicurare la correttezza del reporting; CONSIDERATO che si è in presenza della mancata adozione da parte della Banca di adeguati presidi a verifica della corrispondenza tra quanto segnalato al Trade Repository e quanto presente nei libri interni, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati; le protratte omissioni informative o erronee segnalazioni attinenti alle garanzie e ai contratti in generale si collocano a valle di tale condotta e ne costituiscono l’invitabile ricaduta operativa; esse devono pertanto essere considerate unitariamente, risultando peraltro tutte accomunate dall’effetto di aver precluso all’Autorità di disporre in via generale di un quadro informativo completo sull’operatività in derivati della Banca; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; DELIBERA: nei confronti di Banca Sella Holding S.p.A., con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1 C.F./P.I. 01709430027, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 60.000,00, della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio della copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob – 6 Via Giovanni Battista Martini n. 3, c.a.p. 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it. La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello competente per territorio. IL PRESIDENTE SA Paolo Savona - 2023-06-14"
Phone 393901535011
Source : Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date 2025-09-15T02:15:01
Ansaldo Energia SpA
Name: Ansaldo Energia SpA
Alias: Ansaldo Energia
Country it
Address Genova, Italy
Source : Global Energy Ownership Tracker; Iran UANI Business Registry
Date 2026-03-27T00:48:33
CHIHEB BEN MOHAMED BEN MOKHTAR AL-AYARI
Name: CHIHEB BEN MOHAMED BEN MOKHTAR AL-AYARI
Alias: AL-AYARI, Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar; AYARI, Chiheb Ben Mohamed; Ayari Chileb Ben Mohamed; Chiheb Ben Mohamed AYARI; Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar AL-AYARI; Hichem Abu Hchem; Аяри Шихеб Бен Мохамед; Хишем Абу Хшем; שהאב בן מחמד בן מח'תאר אלעיארי; شهاب بن محمد بن مختار العياري
Birth Date: 1965-12-19
Country it; tn; us
Address BOLOGNA; Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italy; Via di Saliceto n.51/9 Bologna Italy; Via di Saliceto n.51/9, Bologna; Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия
Sanctions Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2016-09-01"
Source : Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Marbel
Name: Marbel
Alias: MARBEL; MODESTE; Manta; Minerva; Valle Di Siviglia
Country ck; gm; it; pw
Sanctions ; 4101 - Emergency Systems - Public address system - no responsibility of RO - 18410 - Labour Conditions-Health protection, medical care,social security - Gas instruments - no responsibility of RO - 14199 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Other (MARPOL Annex I) - no responsibility of RO - 8111 - Alarms - Other (alarms) - no responsibility of RO - inactive - 2024-03-11 - 2024-03-14; Reciprocal - 2024-10-17; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Source : Black Sea MoU Detention List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-16T18:52:25
Бертолазо Елізео
Name: Бертолазо Елізео
Alias: Bertolazo Elizeo; Бертолазо Eлiзeo; Бертолазо Элизeo; Бертолазо Элизео
Birth Date: 1960-12-30
Country it
Sanctions 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19
Source : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Date 2026-01-06T08:22:01
Abdul Hussein ABBAS
Name: Abdul Hussein ABBAS
Alias: ABBAS, Abdul Hussein
Country it
Address Italy
Sanctions IRAQ2 - Unknown; Reciprocal
Source : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-06T08:10:01
FININT PRIVATE BANK
Name: FININT PRIVATE BANK
Alias: BANCA CONSULIA SPA; Finint Private Bank SpA
Country it
Address CORSO MONFORTE 52 MILANO 20122 ITALY; CORSO MONFORTE 52 MILANO 20122 MILANO ITALY; Corso Monforte 52, MILANO, MILANO, 20122, Italy; corso Monforte, 52, MILANO, MILANO, 20121, Italy
Sanctions "MiFID - Delibera n. 20936 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca Consulia s.p.a. e relativi esponenti aziendali, per violazioni dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Intermediari»); VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze delle verifiche ispettive svolte dalla Banca d'Italia nei confronti di Banca Consulia S.p.A. (di seguito anche «Banca» o «Intermediario»), nel periodo tra il 27 febbraio 2017 ed il 1° giugno 2017, i cui esiti sono stati trasmessi alla Consob con nota del 31 agosto 2017; ESAMINATA l'ulteriore documentazione acquisita nell'ambito della successiva attività di vigilanza condotta dalla Consob; RILEVATO che, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito della predetta attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari (di seguito anche «Divisione Intermediari» o «DIN»), ha ravvisato la sussistenza di irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento, integranti le seguenti violazioni: - avuto riguardo al periodo 11 febbraio 2016 - 22 marzo 2018, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che impone agli intermediari l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono all'intermediario di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento; ciò, con riferimento al controllo dell'operatività della rete dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (violazione n. 1); - avuto riguardo al periodo 1° luglio 2015 – 22 marzo 2018, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che impone agli intermediari l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e dell'art. 21, comma 2, lett. d) del Regolamento Congiunto, che impone agli intermediari che vengano adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore (outsourcer) di servizi non esegua le funzioni in maniera efficiente ed in conformità con la normativa e i requisiti vigenti, dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono all'intermediario di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che impone agli intermediari l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, del Regolamento Intermediari, che disciplinano la valutazione di adeguatezza degli investimenti; ciò, con riferimento alla prestazione del servizio di consulenza e alla valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela (violazione n. 2); - avuto riguardo al periodo 1° luglio 2015 – 30 ottobre 2015, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che impone agli intermediari l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, del Regolamento Intermediari, che disciplinano la valutazione di adeguatezza degli investimenti, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono all'intermediario di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento; ciò, con riferimento al collocamento del prestito obbligazionario subordinato «Banca IPIBI 2022»; VISTA la lettera del 29 agosto 2018, notificata ai destinatari tra il 29 agosto 2018 e il giorno 8 settembre 2018, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari ha contestato le suindicate violazioni a Banca Consulia S.p.A., nonché, tra gli altri, ai seguenti esponenti aziendali della stessa, in carica nei periodi di riferimento di ciascuna violazione, in relazione al ruolo svolto da ognuno di essi all'interno della Banca e tenuto conto dell'assetto organizzativo della medesima: 1. Sig. Stefano Vinti, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, 2 e 3); 2. Sig. Osvaldo Bosetti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2 aprile 2015 all'8 aprile 2016 (violazioni n. 1, 2 e 3); 3. Sig. Antonio Marangi, Amministratore Delegato dal 2 aprile 2015 (violazione n. 1, n. 2 e n. 3); 4. Sig. Giorgio Calesella, Consigliere di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 21 dicembre 2015 (violazione n. 3); 5. Sig. Fabrizio Cerbioni, Consigliere di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 6. Sig. Enrico Giuliani, Consigliere di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 7. Sig. Riccardo Petroni, Consigliere di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 13 dicembre 2017 (violazioni n. 1, n. 2, e n. 3); 8. Sig. Fabrizio Redaelli, Consigliere di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 9. Sig. Ferruccio Battaini, Presidente del Collegio Sindacale dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 10. Sig. Roberto Bussi, Sindaco Effettivo dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 11. Sig. Pier Edvardo Leidi, Sindaco Effettivo dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 12. Sig. Fabio Seassaro, Responsabile della Funzione di Compliance dal 1° luglio 2011 al 1° marzo 2017 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 13. Sig. Giancarlo Somaschini, Responsabile della Funzione di Risk Management dal 7 aprile 2015 al 31 dicembre 2016 (violazione n. 3); RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTE le note, pervenute il 7 e il 10 settembre 2018, con cui tutti i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di proroga del termine per la presentazione di memorie difensive, nonché istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio; VISTA la nota del 13 settembre 2018, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito positivo riscontro all'istanza di proroga del termine; VISTA la nota del 18 settembre 2018, con cui la Divisione Intermediari ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti formulata dalle parti ed ha contestualmente trasmesso gli atti richiesti; ESAMINATE le deduzioni difensive formulate dalle parti con nota congiunta datata 8 novembre 2018; VISTA la Relazione per la Commissione del 18 marzo 2019, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione degli stessi e alla determinazione delle relative sanzioni; VISTA la nota del 18 marzo 2019 con cui è stata trasmessa agli interessati copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione (""Relazione USA""); VISTA la nota del 17 aprile 2019 con la quale le parti hanno presentato unitariamente le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA; CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie: - la violazione n. 1, in relazione alle procedure interne nonché alle condizioni operative in cui si sono estrinsecati i controlli della Banca nei confronti della propria rete di consulenti finanziari, avuto riguardo all'inidoneità dell'assetto organizzativo ad assicurare un appropriato monitoraggio della rete dei consulenti finanziari, al fine di meglio predisporsi alla prevenzione o quantomeno alla tempestiva rilevazione di condotte non corrette dei consulenti medesimi, nonché alla corretta applicazione degli obblighi di valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza da parte dei consulenti finanziari nei confronti della clientela; - la violazione n. 2, in relazione alle procedure per la prestazione del servizio di consulenza e per la valutazione di adeguatezza degli investimenti disposti dalla clientela, avuto riguardo al contesto procedurale, riferito anche al sistema dei controlli interni, carente di misure e criteri idonei ad assicurare l'oggettiva ed ordinata prestazione del servizio, nonché per limitare la discrezionalità della rete dei consulenti finanziari nell'erogazione di consigli personalizzati alla clientela, con particolare riferimento alla profilatura della clientela, alla mappatura dei prodotti gestita da un outsourcer, ai test operativi sull'adeguatezza; - la violazione n. 3, in relazione alle procedure e alle condizioni operative poste in essere nel caso del collocamento del prestito obbligazionario subordinato «Banca IPIBI 2022», avuto riguardo alle carenze nell'informativa resa alla clientela sui costi impliciti, all'erogazione di compensi più elevati rispetto al collocamento di altri strumenti, nonché a talune irregolarità concernenti la l'operatività ad iniziativa clienti; RITENUTO che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile sulla base del principio tempus regit actum, si deve fare riferimento al momento consumativo degli illeciti e, dunque, al momento terminale delle rispettive situazioni di irregolarità accertate che, nel caso di specie, va determinato: A. nel 30 ottobre 2015 per la violazione n. 3, con conseguente applicazione della disciplina vigente in quel momento e dei relativi criteri di imputazione della responsabilità; B. nel 22 marzo 2018 per le violazioni n. 1 e n. 2, avuto riguardo alla posizione di Banca Consulia S.p.A. e di coloro che alle predette date permanevano nelle rispettive cariche, con conseguente applicazione a costoro della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015 ed entrata in vigore l'8 marzo 2016, riguardo all'intero arco temporale a cui le singole violazioni si riferiscono. Quanto all'applicazione delle sanzioni alle persone fisiche destinatarie delle contestazioni, si ritiene che gli illeciti rispettivamente ascritti siano conseguiti all'inosservanza dei doveri propri o dell'organo di appartenenza, ma che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 190 bis, comma 1, lett. a) del TUF per l'ascrizione della relativa responsabilità agli stessi; A. La violazione consumata anteriormente all'8 marzo 2016 VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis, che per la violazione dell'art. 21 del TUF, nonché delle «disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob», prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro duemilacinquecento ad Euro duecentocinquantamila; VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la natura procedurale/comportamentale della violazione accertata, sostanziatasi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento in relazione al collocamento del prestito obbligazionario subordinato «Banca IPIBI 2022»; - la rilevanza quali-quantitativa delle carenze procedurali accertate, nonché la dimensione, diffusione e persistenza nel tempo delle condotte scorrette, poste in essere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2015 e il 30 ottobre 2015; - la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, nonché l'effettiva funzione svolta all'interno della società in relazione alle irregolarità accertate; - con riferimento alla posizione del Sig. Antonio Marangi, l'ampio mandato ricevuto dal C.d.A. in occasione dell'emissione del prestito obbligazionario subordinato; CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili a titolo di colpa; B. Le violazioni consumate successivamente all'8 marzo 2016 VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis che, per l'inosservanza dell'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro trentamila fino a cinque milioni di Euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile; VISTO l'art. 190 bis, comma 1, del TUF, applicabile ratione temporis, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate, tra l'altro, dall'art. 190 del TUF, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila fino a Euro cinque milioni; VISTO l'art. 190 bis, comma 3, del TUF, il quale prevede che, con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194 bis, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati; VISTI gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del TUF che, nelle relative versioni applicabili ratione temporis, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative, prevedono rispettivamente che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie: (a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194 bis del TUF che, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che: «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: a) - quanto alla gravità, le violazioni non sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, bensì si sono sostanziate in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento, considerate le carenze nelle procedure e le conseguenti irregolarità comportamentali, concernenti (1) i controlli della Banca nei confronti della propria rete di consulenti finanziari e (2) la prestazione del servizio di consulenza e la valutazione di adeguatezza degli investimenti disposti dalla clientela; - quanto alla durata, le violazioni si sono protratte per un periodo di due anni e un mese (violazione n. 1) e due anni e otto mesi (violazione n. 2); b) le violazioni risultano ascrivibili alla Banca quantomeno a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (ultimo bilancio disponibile) risulta pari a circa Euro 28.038.000,00 e nel bilancio del relativo esercizio la Banca ha registrato un utile pari a Euro 951.483,00; d) dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso le violazioni; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni; g) non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dalla Banca; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) risultano in corso iniziative volte a rimuovere le irregolarità accertate, in un contesto di interventi finalizzati all'adeguamento della normativa interna alla nuova disciplina di riferimento; RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del ""cumulo giuridico"" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981; RITENUTO altresì, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione n. 2, in considerazione dei molteplici profili in cui la medesima si è articolata e del vulnus che ne è derivato rispetto alla corretta e diligente prestazione dei servizi di investimento da parte dell'Intermediario; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: A. per effetto di quanto sopra, in relazione alla violazione n. 3, ai sensi della disciplina in vigore anteriormente all'8 marzo 2016, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato: 1. Sig. Stefano Vinti, Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 15.000,00; 2. Sig. Osvaldo Bosetti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 15.000,00; 3. Sig. Antonio Marangi, Amministratore Delegato: Euro 35.000,00; 4. Sig. Giorgio Calesella, Consigliere di Amministrazione: Euro 15.000,00; 5. Sig. Fabrizio Cerbioni, Consigliere di Amministrazione: Euro 15.000,00; 6. Sig. Enrico Giuliani, Consigliere di Amministrazione: Euro 15.000,00; 7. Sig. Riccardo Petroni, Consigliere di Amministrazione: Euro 15.000,00; 8. Sig. Fabrizio Redaelli, Consigliere di Amministrazione: Euro 15.000,00; 9. Sig. Ferruccio Battaini, Presidente del Collegio Sindacale: Euro 15.000,00; 10. Sig. Roberto Bussi, Sindaco Effettivo: Euro 15.000,00; 11. Sig. Pier Edvardo Leidi, Sindaco Effettivo: Euro 15.000,00; 12. Sig. Fabio Seassaro, Responsabile della Funzione di Compliance: Euro 15.000,00; 13. Sig. Giancarlo Somaschini, Responsabile della Funzione di Risk Management: Euro 15.000,00. - è ingiunto a Banca Consulia S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 52, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, vigente ratione temporis, il pagamento dell'importo complessivo di Euro 215.000,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione; B. per effetto di quanto sopra, in relazione alle violazioni n. 1 e 2, ai sensi della disciplina entrata in vigore l'8 marzo 2016, è applicata nei confronti di Banca Consulia S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 52, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200.000,00 (pari alla sanzione di Euro 140.000,00 per la violazione n. 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 60.000,000 in relazione alla violazione n. 1), di cui è alla stessa contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 14 maggio 2019 IL PRESIDENTE Paolo Savona - Delibera n. 20936 (*) (*) La Corte d’ Appello di Milano – Sezione I civile- ha disposto in data 15.7.2019 la sospensione provvisoria fino all’udienza del 27.11.2019 , dell’esecutività del provvedimento anche con riguardo alla pubblicazione sul sito internet Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca Consulia s.p.a. e relativi esponenti aziendali, per violazioni dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Intermediari»); VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze delle verifiche ispettive svolte dalla Banca d'Italia nei confronti di Banca Consulia S.p.A. (di seguito anche «Banca» o «Intermediario»), nel periodo tra il 27 febbraio 2017 ed il 1° giugno 2017, i cui esiti sono stati trasmessi alla Consob con nota del 31 agosto 2017; ESAMINATA l'ulteriore documentazione acquisita nell'ambito della successiva attività di vigilanza condotta dalla Consob; RILEVATO che, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito della predetta attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari (di seguito anche «Divisione Intermediari» o «DIN»), ha ravvisato la sussistenza di irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento, integranti le seguenti violazioni: - avuto riguardo al periodo 11 febbraio 2016 - 22 marzo 2018, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che impone agli intermediari l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono all'intermediario di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento; ciò, con riferimento al controllo dell'operatività della rete dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (violazione n. 1); - avuto riguardo al periodo 1° luglio 2015 – 22 marzo 2018, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che impone agli intermediari l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e dell'art. 21, comma 2, lett. d) del Regolamento Congiunto, che impone agli intermediari che vengano adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore (outsourcer) di servizi non esegua le funzioni in maniera efficiente ed in conformità con la normativa e i requisiti vigenti, dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono all'intermediario di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che impone agli intermediari l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, del Regolamento Intermediari, che disciplinano la valutazione di adeguatezza degli investimenti; ciò, con riferimento alla prestazione del servizio di consulenza e alla valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela (violazione n. 2); - avuto riguardo al periodo 1° luglio 2015 – 30 ottobre 2015, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che impone agli intermediari l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, del Regolamento Intermediari, che disciplinano la valutazione di adeguatezza degli investimenti, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono all'intermediario di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento; ciò, con riferimento al collocamento del prestito obbligazionario subordinato «Banca IPIBI 2022»; VISTA la lettera del 29 agosto 2018, notificata ai destinatari tra il 29 agosto 2018 e il giorno 8 settembre 2018, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari ha contestato le suindicate violazioni a Banca Consulia S.p.A., nonché, tra gli altri, ai seguenti esponenti aziendali della stessa, in carica nei periodi di riferimento di ciascuna violazione, in relazione al ruolo svolto da ognuno di essi all'interno della Banca e tenuto conto dell'assetto organizzativo della medesima: 1. Sig. Stefano Vinti, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, 2 e 3); 2. Sig. Osvaldo Bosetti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2 aprile 2015 all'8 aprile 2016 (violazioni n. 1, 2 e 3); 3. Sig. Antonio Marangi, Amministratore Delegato dal 2 aprile 2015 (violazione n. 1, n. 2 e n. 3); 4. Sig. Giorgio Calesella, Consigliere di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 21 dicembre 2015 (violazione n. 3); 5. Sig. Fabrizio Cerbioni, Consigliere di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 6. Sig. Enrico Giuliani, Consigliere di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 7. Sig. Riccardo Petroni, Consigliere di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 13 dicembre 2017 (violazioni n. 1, n. 2, e n. 3); 8. Sig. Fabrizio Redaelli, Consigliere di Amministrazione dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 9. Sig. Ferruccio Battaini, Presidente del Collegio Sindacale dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 10. Sig. Roberto Bussi, Sindaco Effettivo dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 11. Sig. Pier Edvardo Leidi, Sindaco Effettivo dal 2 aprile 2015 al 23 aprile 2018 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 12. Sig. Fabio Seassaro, Responsabile della Funzione di Compliance dal 1° luglio 2011 al 1° marzo 2017 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 13. Sig. Giancarlo Somaschini, Responsabile della Funzione di Risk Management dal 7 aprile 2015 al 31 dicembre 2016 (violazione n. 3); RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTE le note, pervenute il 7 e il 10 settembre 2018, con cui tutti i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di proroga del termine per la presentazione di memorie difensive, nonché istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio; VISTA la nota del 13 settembre 2018, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito positivo riscontro all'istanza di proroga del termine; VISTA la nota del 18 settembre 2018, con cui la Divisione Intermediari ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti formulata dalle parti ed ha contestualmente trasmesso gli atti richiesti; ESAMINATE le deduzioni difensive formulate dalle parti con nota congiunta datata 8 novembre 2018; VISTA la Relazione per la Commissione del 18 marzo 2019, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione degli stessi e alla determinazione delle relative sanzioni; VISTA la nota del 18 marzo 2019 con cui è stata trasmessa agli interessati copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione (""Relazione USA""); VISTA la nota del 17 aprile 2019 con la quale le parti hanno presentato unitariamente le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA; CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie: - la violazione n. 1, in relazione alle procedure interne nonché alle condizioni operative in cui si sono estrinsecati i controlli della Banca nei confronti della propria rete di consulenti finanziari, avuto riguardo all'inidoneità dell'assetto organizzativo ad assicurare un appropriato monitoraggio della rete dei consulenti finanziari, al fine di meglio predisporsi alla prevenzione o quantomeno alla tempestiva rilevazione di condotte non corrette dei consulenti medesimi, nonché alla corretta applicazione degli obblighi di valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza da parte dei consulenti finanziari nei confronti della clientela; - la violazione n. 2, in relazione alle procedure per la prestazione del servizio di consulenza e per la valutazione di adeguatezza degli investimenti disposti dalla clientela, avuto riguardo al contesto procedurale, riferito anche al sistema dei controlli interni, carente di misure e criteri idonei ad assicurare l'oggettiva ed ordinata prestazione del servizio, nonché per limitare la discrezionalità della rete dei consulenti finanziari nell'erogazione di consigli personalizzati alla clientela, con particolare riferimento alla profilatura della clientela, alla mappatura dei prodotti gestita da un outsourcer, ai test operativi sull'adeguatezza; - la violazione n. 3, in relazione alle procedure e alle condizioni operative poste in essere nel caso del collocamento del prestito obbligazionario subordinato «Banca IPIBI 2022», avuto riguardo alle carenze nell'informativa resa alla clientela sui costi impliciti, all'erogazione di compensi più elevati rispetto al collocamento di altri strumenti, nonché a talune irregolarità concernenti la l'operatività ad iniziativa clienti; RITENUTO che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile sulla base del principio tempus regit actum, si deve fare riferimento al momento consumativo degli illeciti e, dunque, al momento terminale delle rispettive situazioni di irregolarità accertate che, nel caso di specie, va determinato: A. nel 30 ottobre 2015 per la violazione n. 3, con conseguente applicazione della disciplina vigente in quel momento e dei relativi criteri di imputazione della responsabilità; B. nel 22 marzo 2018 per le violazioni n. 1 e n. 2, avuto riguardo alla posizione di Banca Consulia S.p.A. e di coloro che alle predette date permanevano nelle rispettive cariche, con conseguente applicazione a costoro della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015 ed entrata in vigore l'8 marzo 2016, riguardo all'intero arco temporale a cui le singole violazioni si riferiscono. Quanto all'applicazione delle sanzioni alle persone fisiche destinatarie delle contestazioni, si ritiene che gli illeciti rispettivamente ascritti siano conseguiti all'inosservanza dei doveri propri o dell'organo di appartenenza, ma che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 190 bis, comma 1, lett. a) del TUF per l'ascrizione della relativa responsabilità agli stessi; A. La violazione consumata anteriormente all'8 marzo 2016 VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis, che per la violazione dell'art. 21 del TUF, nonché delle «disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob», prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro duemilacinquecento ad Euro duecentocinquantamila; VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la natura procedurale/comportamentale della violazione accertata, sostanziatasi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento in relazione al collocamento del prestito obbligazionario subordinato «Banca IPIBI 2022»; - la rilevanza quali-quantitativa delle carenze procedurali accertate, nonché la dimensione, diffusione e persistenza nel tempo delle condotte scorrette, poste in essere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2015 e il 30 ottobre 2015; - la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, nonché l'effettiva funzione svolta all'interno della società in relazione alle irregolarità accertate; - con riferimento alla posizione del Sig. Antonio Marangi, l'ampio mandato ricevuto dal C.d.A. in occasione dell'emissione del prestito obbligazionario subordinato; CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili a titolo di colpa; B. Le violazioni consumate successivamente all'8 marzo 2016 VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis che, per l'inosservanza dell'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro trentamila fino a cinque milioni di Euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile; VISTO l'art. 190 bis, comma 1, del TUF, applicabile ratione temporis, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate, tra l'altro, dall'art. 190 del TUF, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila fino a Euro cinque milioni; VISTO l'art. 190 bis, comma 3, del TUF, il quale prevede che, con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194 bis, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati; VISTI gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del TUF che, nelle relative versioni applicabili ratione temporis, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative, prevedono rispettivamente che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie: (a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194 bis del TUF che, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che: «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: a) - quanto alla gravità, le violazioni non sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, bensì si sono sostanziate in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento, considerate le carenze nelle procedure e le conseguenti irregolarità comportamentali, concernenti (1) i controlli della Banca nei confronti della propria rete di consulenti finanziari e (2) la prestazione del servizio di consulenza e la valutazione di adeguatezza degli investimenti disposti dalla clientela; - quanto alla durata, le violazioni si sono protratte per un periodo di due anni e un mese (violazione n. 1) e due anni e otto mesi (violazione n. 2); b) le violazioni risultano ascrivibili alla Banca quantomeno a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (ultimo bilancio disponibile) risulta pari a circa Euro 28.038.000,00 e nel bilancio del relativo esercizio la Banca ha registrato un utile pari a Euro 951.483,00; d) dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso le violazioni; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni; g) non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dalla Banca; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) risultano in corso iniziative volte a rimuovere le irregolarità accertate, in un contesto di interventi finalizzati all'adeguamento della normativa interna alla nuova disciplina di riferimento; RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del ""cumulo giuridico"" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981; RITENUTO altresì, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione n. 2, in considerazione dei molteplici profili in cui la medesima si è articolata e del vulnus che ne è derivato rispetto alla corretta e diligente prestazione dei servizi di investimento da parte dell'Intermediario; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: A. per effetto di quanto sopra, in relazione alla violazione n. 3, ai sensi della disciplina in vigore anteriormente all'8 marzo 2016, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato: 1. Sig. Stefano Vinti, Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 15.000,00; 2. Sig. Osvaldo Bosetti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 15.000,00; 3. Sig. Antonio Marangi, Amministratore Delegato: Euro 35.000,00; 4. Sig. Giorgio Calesella, Consigliere di Amministrazione: Euro 15.000,00; 5. Sig. Fabrizio Cerbioni, Consigliere di Amministrazione: Euro 15.000,00; 6. Sig. Enrico Giuliani, Consigliere di Amministrazione: Euro 15.000,00; 7. Sig. Riccardo Petroni, Consigliere di Amministrazione: Euro 15.000,00; 8. Sig. Fabrizio Redaelli, Consigliere di Amministrazione: Euro 15.000,00; 9. Sig. Ferruccio Battaini, Presidente del Collegio Sindacale: Euro 15.000,00; 10. Sig. Roberto Bussi, Sindaco Effettivo: Euro 15.000,00; 11. Sig. Pier Edvardo Leidi, Sindaco Effettivo: Euro 15.000,00; 12. Sig. Fabio Seassaro, Responsabile della Funzione di Compliance: Euro 15.000,00; 13. Sig. Giancarlo Somaschini, Responsabile della Funzione di Risk Management: Euro 15.000,00. - è ingiunto a Banca Consulia S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 52, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, vigente ratione temporis, il pagamento dell'importo complessivo di Euro 215.000,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione; B. per effetto di quanto sopra, in relazione alle violazioni n. 1 e 2, ai sensi della disciplina entrata in vigore l'8 marzo 2016, è applicata nei confronti di Banca Consulia S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 52, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200.000,00 (pari alla sanzione di Euro 140.000,00 per la violazione n. 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 60.000,000 in relazione alla violazione n. 1), di cui è alla stessa contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 14 maggio 2019 IL PRESIDENTE Paolo Savona - 2019-05-29"
Phone 393902859061
Source : Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date 2025-05-21T02:14:03
IRASCO S.R.L.
Name: IRASCO S.R.L.
Alias: IRASCO ITALY; Irasco Srl
Country it
Address VIA DI FRANCIA 3, 16149 GENOA; Via Di Francia 3, 16149 Genoa; Via Di Francia 3, GENOVA, GENOVA, 16149, Italy; Via di Francia, 3, GENOVA, GENOVA, 16149, Italy
Sanctions IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal
Phone 390106099411
Source : PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Aouadi
Name: Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Aouadi
Alias: AOUADI, Mohamed Ben Belgacem; Aouadi, Mohamed Ben Belkacem; Fathi Hannachi; Fathi Hannachi); MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI; Mohamed Ben Belgacem AOUADI; Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi; Mohamed Ben Belkacem AOUADI; Mohamed Ben Belkacem Aouadi; Ауади, Мохамед Бен Белкасем; Мохамед Бен Белгасем Бен Абдалла Ауади; מחמד בן בלקאסם בן עבדאללה אלעואדי; محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي; محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi; محمد بن بلقاسم عبد الله العوادي; ファタヒ・ハンナチ); モハメド・ベン・ベルカーシム・アワーディー; モハメド・ベン・ベルガーシム・ベン・アブダッラー・アル・アワーディー
Birth Date: 1974-12-11
Country it; tn; us
Address 23 50th Street, Zehrouni, Tunis, TUNISIA; 23, 50e rue, Zehrouni, Tunis; 50th Street, No 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia; 50th Street, Number 23, Zehrouni Tunis Tunisia; 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis; 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia; 50th street, number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia; MILANO; TUNISIE : 23, 50e rue, Zehrouni, Tunis; Via A. Masina n. 7, Milan, Italy or Via Dopini No 3, GALLARATI – ITALY; Via A. Masina n.7 Milano Italy; Via A. Masina n.7, Milano; civilian prison of Burj al-‘Amiri; Виа А. Масина № 7, Милано, Италия или Виа Допини No 3, Галларати – Италия
Sanctions ; (CE) 76/2006 du 17/01/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 866/2003 du 19/05/2003 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 732/2007 du 26/06/2007 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 951/2002 du 03/06/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1551/2005 du 22/09/2005 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2015/64 du 16/01/2015 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 36/2011 du 18/01/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2016/294 du 01/03/2016 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - responsable de la sécurité d'Ansar al-Shari'a en Tunisie (AAS-T) -- nom de la mère : Ourida Bint Mohamed; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 76/2006 (OJ L12) - 36/2011 (OJ L14); Al-Qaida - 2002-04-24; Al-Qaida - UN List - 2002-04-24; Chef de la section de la sécurité d’Ansar el-Charia en Tunisie [Ansar al-Shari’a in Tunisia (AAS-T). Expulsé de l’Italie vers la Tunisie le 1er décembre 2004. Arrêté en Tunisie en août 2013. Incarcéré dans la prison civile de Burj al-‘Amiri le 13 septembre 2013.; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2002-04-24; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown; TAQA - 2016/294 (OJ L55) - 2016-03-03; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) - 2025-02-06; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2013-01-02"; テロリスト等 / 先進主要7か国(米、加、英、仏、独、伊、日)が協調して資産凍結の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体 - タリバーン関係者等 (タリバーン、アル・カーイダ及びISIL(ダーイシュ)関係者等) / (注1)国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に*印を付しています。 (注2)2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を2回に分けて発出することとなりました。 (1回目:制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、2回目:制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示)2回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2007-06-07 - 2002-05-02 - 2010-12-23 - 2019-12-06 - 2002-04-24 - 2014-11-24 - 2014-12-17 - 2002-04-20 - 2011-04-22 - 2016-03-25 - 2004-11-26 - 2007-07-13 - 2020-01-20 - 2005-09-09 - 2024-03-22 - 2024-02-07 - 2003-04-10 - 2016-02-23 - 2006-07-31
Source : Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist
Date 2026-03-04T13:45:25
Fincantieri SpA
Name: Fincantieri SpA
Alias: FINCANTIERI S.P.A.
Country it
Address VIA GENOVA 1 TRIESTE 34121 ITALY; VIA GENOVA 1 TRIESTE 34121 TRIESTE ITALY; VIA GENOVA, 1, 34121 TRIESTE; Via Genova 1, TRIESTE, TRIESTE, 34121, Italy; Via Genova, 1, TRIESTE, TRIESTE, 34121, Italy
Sanctions Conduct-based - Violation of human rights
Phone 390403193111
Source : Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS)
Date 2026-01-12T10:23:21
Delfina
Name: Delfina
Alias: DELFINA; Sn Federica; Stena Comanche; TELLURIDE; Telluride; White Dolphin
Country it; lr; mh
Sanctions ; 15109 - ISM - Maintenance of the ship and equipment (no responsibility of RO) - 04107 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency towing arrangements and procedures (no responsibility of RO)07113 - FIRE SAFETY - Fire pumps and its pipes (no responsibility of RO) - 14608 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI - Incinerator incl.operations and operating manual (no responsibility of RO) - 07199 - FIRE SAFETY - Other (fire safety) (no responsibility of RO) - inactive - 2019-08-23 - 2019-08-25; IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran)
Source : Tokyo MoU Detention List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-16T18:52:25
ALTAI
Name: ALTAI
Alias: Neverland Star
Country it; mh
Sanctions ""
Source : Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-16T18:52:25
Persia International Bank PLC
Name: Persia International Bank PLC
Alias: PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC; PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC FILIALE DI MILANO; Persia International Bank Plc
Country ae; gb; it
Address 6 LOTHBURY LONDON LONDON EC2R7HH UNITED KINGDOM; 6 LOTHBURY LONDON, EC2R 7HH; 6 LOTHBURY, EC2R 7HH, LONDON; 6 LOTHBURY, LONDON EC2R 7HH; 6 Lothbury London, United Kingdom, EC2R 7HH; 6 Lothbury, EC2R 7HH London United Kingdom; 6 Lothbury, EC2R 7HH, London; 6 Lothbury, LONDON, EC2R 7HH, United Kingdom; 6 Lothbury, London :EC2R 7HH, UNITED KINGDOM; 6 Lothbury, London EC2R 7HH, United Kingdom; 6 Lothbury, Londres EC2R 7HH; 6 Lothbury, Londres EC2R 7HH, Royaume-Uni; NO.6 LOTHBURY, LONDON EC2R 7HH; PERSIA INTERNATIONAL BANK 6 LOTHBURY LONDON EC2R 7HH UNITED KINGDOM; PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32, 20124 MILANO; PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre Dubai United Arab Emirates; PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai; United Kingdom; VIA SANTA MARIA VALLE 3 MILANO 20123 ITALY; VIA SANTA MARIA VALLE 3 MILANO 20123 MILANO ITALY
Sanctions (UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - Date d'inscription 16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016 - Persia International Bank PLC est une entité détenue et contrôlée par Bank Mellat et Bank Tejarat. Tejarat Bank et Bank Mellat sont partiellement détenues et contrôlées par le gouvernement iranien. En outre, elles fournissent un soutien financier au gouvernement iranien et à des entités contrôlées par le gouvernement iranien. Par conséquent, Persia International Bank est détenue ou contrôlée par des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien.; 2025/1980 (OJ L202501980); IFSR - Executive Order 13224 (Terrorism); IRN - 2025/1980 (OJ L202501980) - 2025-09-29; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14 - 2025-12-12; "Persia International Bank PLC est une entité détenue et contrôlée par Bank Mellat et Bank Tejarat. Tejarat Bank et Bank Mellat sont partiellement détenues et contrôlées par le gouvernement iranien. En outre, elles fournissent un soutien financier au gouvernement iranien et à des entités contrôlées par le gouvernement iranien. Par conséquent, Persia International Bank est détenue ou contrôlée par des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien."; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; "The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - Persia International Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Persia International Bank Plc is owned or controlled directly or indirectly by Bank Mellat and Bank Tejarat, who is or has been responsible for providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity; namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. - 2025-09-29"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-09-29
Phone 442076068521
Email TradeFinance@persiabank.co.uk; info@persiabank.co.uk
Source : Belgian Financial Sanctions; Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK Companies House People with Significant Control; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-02-16T16:44:18
Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.
Name: Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.
Alias: CONSULTINVEST INVESTIMENTI S.P.A. SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ABBREVIABILE IN: CONSULTINVEST INVESTIMENTI - S.I.M. S.P.A.; Consultinvest Investimenti SpA SIM
Country it
Address PIAZZA GRANDE 33 MODENA 41121 ITALY; PIAZZA GRANDE 33 MODENA 41121 MODENA ITALY; Piazza Grande 33, MODENA, MODENA, 41121, Italy; Via Camperio, 8, MILANO, MILANO, 20123, Italy
Sanctions "MiFID - Delibera n. 20567 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., per violazione dell’art. 21, del D.Lgs. n. 58/1998 e relative norme di attuazione LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”); VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (“Regolamento Intermediari”); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta nei confronti della Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. (di seguito, “Società”) e, in particolare, gli esiti dell’ispezione eseguita presso l’Intermediario dalla Banca d’Italia trasmessi con nota del 3 maggio 2017, da cui sono emerse talune irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento concernenti in particolare: - le attività di controllo attribuite alla funzione di Compliance (nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2014-6 giugno 2017); - la profilatura dei clienti e la distribuzione di prodotti complessi alla clientela retail (nel periodo compreso tra il 1° luglio 2015 e il 4 maggio 2017); VISTA la nota del 20 dicembre 2017, notificata in pari data, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla menzionata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari ha contestato alla Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. la violazione: - dell’art. 21, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 58 del 1998, che impongono agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; - dell’art. 21, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 - che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento; - dell’art. 16, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - che disciplina l’attività della funzione di controllo di conformità (compliance) delineandone le responsabilità e imponendo agli intermediari di garantire alla medesima funzione un adeguato accesso alle informazioni pertinenti; RILEVATO che con la sopra citata nota l’interessata è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTE le note del 22 dicembre 2017, con cui la Società ha chiesto l’accesso agli atti del procedimento e la proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni; RILEVATO che le predette istanze sono state riscontrate positivamente dalla Consob e che, in data 16 gennaio 2018 e 14 febbraio 2018, gli atti del procedimento sono stati consegnati alla Società; ESAMINATA la nota del 13 aprile 2018, con cui la Società ha presentato deduzioni scritte e documenti; VISTA la Relazione per la Commissione del 3 luglio 2018 con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalla parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 3 luglio 2018 con cui è stata trasmessa alla Società copia della predetta Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione (“Relazione USA”); VISTA la nota con cui la parte ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA; CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell’ambito dell’attività istruttoria e confermato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell’art. 21, comma 1, del TUF, e relative norme di attuazione; RITENUTA applicabile, sulla base del principio tempus regit actus, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 72/2015 riguardo all’intero arco temporale della violazione accertata, il cui momento di consumazione è individuato nel 6 giugno 2017, data in cui è divenuta operativa la procedura per lo svolgimento dei controlli sulla rete dei consulenti finanziari da parte della funzione di Compliance; VISTO l’art. 190, del TUF, applicabile ratio temporis, il quale prevede che per la mancata osservanza dell’art. 21, del TUF, e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, si applica nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione da applicare nel caso di specie, si è tenuto conto dei criteri previsti dall’art. 194-bis del TUF che, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che: “nella determinazione del tipo e dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi""; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: - quanto alla gravità, la violazione si è sostanziata, rispettivamente, in: (a) carenze riguardanti le procedure per i controlli sistematici sulla rete dei consulenti finanziari attribuite alla funzione di Compliance, che hanno pregiudicato il monitoraggio continuo della rete; (b) carenze di carattere procedurale e conseguenti ricadute sul piano comportamentale riverberatesi sulla profilatura dei clienti e sulla distribuzione dei prodotti complessi alla clientela retail; - quanto alla durata, la predetta violazione si è protratta per un periodo quantomeno di oltre due anni per la prima irregolarità rilevata, e di quasi due anni per l’altra irregolarità; - la violazione risulta ascrivibile alla Società quantomeno a titolo di colpa; - quanto alla capacità finanziaria della SIM, il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 risulta pari a circa euro 11.356.361 e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con un utile ante imposte pari a euro 15.634.248; - dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società attraverso la violazione; - non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso le violazioni; - le forme di collaborazione intercorse con la Consob hanno riguardato l’adozione di interventi e misure volte a rimediare ai profili di criticità emersi a seguito dell’ispezione della Banca d’Italia; la SIM ha avviato un programma di interventi in tal senso; - non risulta che la Società sia stata già sanzionata dalla Consob per violazioni in materia finanziaria; - non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche della violazione; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: E’ applicata nei confronti della Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., con sede a Modena, Piazza Grande, 33, la sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000,00 euro, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. art 195, del D. Lgs. 58/1998 alla Corte di Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 30 agosto 2018 p. IL PRESIDENTE Anna Genovese - 2018-10-24"
Phone 390287200020
Source : Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List
Date 2026-01-09T11:35:01
Massimo Falchini
Name: Massimo Falchini
Alias: FALCHINI, Massimo
Birth Date: 1970-10-22
Country it
Address Italy
Sanctions RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23
Source : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-02-27T16:05:21
Aider Farid
Name: Aider Farid
Alias: Achour Ali; FARID AIDER; Айдер Фарид; Ачур Али; פריד עידר; فريد عيدر
Birth Date: 1964-10-12
Country it
Address Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI); Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni(MI), Italy; Виа Миланезе, 5 - 20099 Сесто Сан Джовани (МИ), Италия
Sanctions "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2016-09-01"
Source : Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists
Date 2026-01-06T06:47:02
Ciccolella SpA
Name: Ciccolella SpA
Country it
Address Italy; Via Patrioti Molfettesi, 8, MOLFETTA, BARI, 70056, Italy
Sanctions "MiFID - Delibera n. 19373 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Ciccolella S.p.A. in fallimento per violazione dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 5, comma 1, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 17221/2010 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare, l’art. 114, comma 5, il quale stabilisce che la Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti quotati che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico; VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate («Regolamento Consob OPC») e, nello specifico, l’art. 5, il quale, al comma 1, prevede che «in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 4»; RILEVATO che, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Divisione Corporate Governance, Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci («DCG»), è emersa la carenza delle informazioni rese nel Documento Informativo e nell’unito parere del Comitato OPC, pubblicati da Ciccolella S.p.A. in fallimento («Ciccolella» o la «Società») in data 17 aprile 2014 in occasione dell’approvazione di una operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, effettuata in data 11 aprile 2014 («Operazione di cessione pro-soluto e rinuncia dei crediti» o «l’Operazione»), costituita dalla Cessione pro-soluto in favore della Società di un credito vantato dalla controllante Gruppo Ciccolella S.r.l. in liquidazione («Gruppo Ciccolella», «la Controllante» o «la Capogruppo») nei confronti di GC Partecipazioni S. Agr. a r.l. («GC Partecipazioni», società partecipata integralmente da Ciccolella) e contestuale rinuncia dei complessivi crediti vantati dalla medesima Capogruppo nei confronti di Ciccolella; VISTA la lettera datata 8 gennaio 2015 e notificata in pari data, con cui, a seguito della valutazione degli elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria svolta, la DCG, ai sensi dell’art. 195 del TUF, ha contestato alla società Ciccolella S.p.A. la violazione degli obblighi di informativa al pubblico previsti dal combinato disposto dell’art. 114, comma 5, del TUF e dell’art. 5, comma 1, del Regolamento Consob OPC; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota del 6 febbraio 2015, con cui Ciccolella ha formulato le proprie deduzioni difensive; 2 ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 16 luglio 2015, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata dalla Società, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 16 luglio 2015 con la quale è stata tramessa copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 3, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria non si sia ancora conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera e nell'ambito dei quali i destinatari abbiano già presentato deduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all'audizione personale, si applicano l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 4, e l’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, come modificati dalla citata delibera; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 15 agosto 2015 da Ciccolella S.p.A. in fallimento; RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione del combinato disposto dell’art. 114, comma 5, del TUF e dell’art. 5, comma 1, del Regolamento Consob OPC, stante che: - il Documento Informativo e l’allegato parere del Comitato OPC, pubblicati in occasione dell’operazione di maggiore rilevanza sopra citata, erano affetti da carenze informative che hanno riguardato molteplici aspetti richiesti dal sopra richiamato Allegato 4, in quanto, tra l’altro, non recava indicazione: i) delle fonti da cui erano sorti sia il credito nei confronti di GC Partecipazioni, oggetto di cessione, che i crediti oggetto di rinuncia nei confronti di Ciccolella; ii) del quantum complessivo dei finanziamenti concessi dalla Capogruppo alle controllate Ciccolella e GC; iii) della circostanza che il credito nei confronti di GC era di presumibile «difficile realizzazione» essendo peraltro contemplato nel piano di risanamento - ex art. 67, comma 3, della Legge Fallimentare - che era stato aggiornato per inottemperanza ai covenants apposti al principale contratto di finanziamento di GC e subordinato al Term Loan Pool; iv) della costituzione, da parte di Gruppo Ciccolella, di «un pegno senza diritto di voto su numero 10.000.000 azioni Ciccolella»; v) degli ulteriori interessi sottesi all’operazione anche con riferimento alla Controllante; vi) dei presupposti considerati ai fini della determinazione del corrispettivo dell’operazione e delle valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari; vii) del fatto che il Comitato OPC era composto anche da un amministratore non esecutivo, che quest’ultimo non aveva partecipato all’emanazione del parere sull’Operazione e che l’Emittente aveva adottato delle regole finalizzate ad evitare che ciò accadesse; - inoltre, il parere del Comitato OPC allegato al Documento Informativo, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento Consob OPC si limitava a rappresentare che «In merito alla convenienza economica dell’operazione prospettata sembra abbastanza evidente come la complessiva operazione di cessione soddisfi la necessità per Ciccolella S.p.A. di rafforzare le sue dotazioni patrimoniali al 3 fine di garantire un’ordinaria prosecuzione dell’attività sociale», senza dare alcun conto delle ulteriori ragioni sottese all’Operazione; VISTO l’art. 193, comma 1, del TUF, il quale prevede che «Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114 [...] è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative […]»; VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell’eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - l’esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento rappresenta un importante strumento per una corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob; - nel caso di specie, l’accertata incompletezza del Documento Informativo e dell’unito parere OPC ha privato il mercato di elementi informativi necessari alla piena conoscenza delle valutazioni del consiglio di amministrazione in merito all’operazione di cessione pro-soluto e rinuncia dei crediti da parte di Gruppo Ciccolella S.r.l. in liquidazione in favore di Ciccolella S.p.A.; - il controvalore dell’Operazione era pari a 27.315.898,28 euro; - nell’Operazione era coinvolta Ciccolella, società sottoposta a direzione e controllo della controparte, Gruppo Ciccolella; - la Società è stata in precedenza sanzionata per un’analoga violazione in materia finanziaria; CONSIDERATO, con riferimento all’elemento soggettivo, che la violazione accertata è imputabile alla Società a titolo di colpa; RILEVATO che, quale elemento attenuativo del grado di responsabilità ascritto e, dunque, della sanzione di seguito indicata si è, altresì, tenuto conto del comportamento tenuto dalla Società, sintomatico di un atteggiamento collaborativo; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; 4 D E L I B E R A: Nei confronti di Ciccolella S.p.A. in fallimento, con sede legale in Molfetta (BA), Via Patrioti Molfettesi, 8 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento alla medesima Società. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 17 settembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas - 2015-10-30"
Phone 390803341850
Source : EU ESMA Sanctions; PermID Open Data
Date 2025-12-23T02:38:38
Abdelkader Laagoub
Name: Abdelkader Laagoub
Alias: ABDELKADER LAAGOUB; Abdelkader LAAGOUB; LAAGOUB, Abdelkader; Rachid; Абделкадер Лаагуб; עבד אלקאדר לאע'וב; عبد القادر لاغوب; عبد القادر لاغوب Laagoub; アブデルカーデル・ラアグウブ; ラシド
Birth Date: 1966-03-24; 1966-04-23
Country it; ma
Address CREMONA; Number 4 Via Europa Paderno Ponchielli, Cremona, Italy; Number 4 via Europa, Paderno Ponchielli (Cremona), ITALY; Number 4, Via Europa Paderno Ponchielli Cremona Italy; Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italia; Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy; Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Italy; n° 4, via Europa, Paderno Ponchielli, Crémone; via Europa, 4 - Paderno Ponchielli (Cremona - Italy); via Europa, 4 - Paderno Ponchielli Cremona Italy; via Europa, 4 - Paderno Ponchielli, Cremona; via Europa, 4 - Paderno Ponchielli, Cremona, Italy
Sanctions ; "(UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1278/2005 du 02/08/2005 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 46/2008 du 18/01/2008 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - nom de son père : Mamoune Mohamed ; c) nom de sa mère : Fatna Ahmed"; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 1278/2005 (OJ L202) - 34/2012 (OJ L15); Al-Qaida - 2005-07-29; Al-Qaida - UN List - 2005-07-29; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2005-07-29; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown; TAQA - 34/2012 (OJ L15) - 2012-01-17; "nom de son père : Mamoune Mohamed ; c) nom de sa mère : Fatna Ahmed"; РБ ООН 1267 (1999),1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2013-01-02"; タリバーン関係者等 (タリバーン、アル・カーイダ及びISIL(ダーイシュ)関係者等) / (注1)国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に*印を付しています。 (注2)2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を2回に分けて発出することとなりました。 (1回目:制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、2回目:制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示)2回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2005-08-23 - 2024-03-22 - 2024-02-07 - 2012-08-24 - 2007-12-21 - 2005-07-29 - 2011-12-13 - 2020-01-20 - 2019-12-06
Source : Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist
Date 2026-03-04T13:45:25
SERGIO PASINI
Name: SERGIO PASINI
Country it
Address 44122 FERRARA FE
Sanctions Reciprocal - 2021-05-12
Source : US SAM Procurement Exclusions
Date 2026-01-06T07:55:03
Cherif Said Ben Abdelhakim
Name: Cherif Said Ben Abdelhakim
Alias: ABOU SALMAN; AL-CHERIF, Said Ben Abdelhakim Ben Omar; Abou Salman; BEN ABDELHAKIM, Cherif Said; Cherif Said BEN ABDELHAKIM; Djallal; SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF; Said Ben Abdelhakim Ben Omar AL-CHERIF; Youcef; Абу Салман; Джалал; Шериф Саид Бен Абделхаким; Юсеф; סעיד בן עבד אלחכים בן עמר אלשריף; سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف
Birth Date: 1970-01-25
Country it; tn; us
Address Corso Lodi 59 Milan Italy; Corso Lodi 59, Milan; Corso Lodi 59, Milan, Italy; MILAN; Корсо Лоди 59, Милано, Италия
Sanctions Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown; "מועבי""ט - או""ם - הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005"
Source : Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Mr Antonio Marcegaglia
Name: Mr Antonio Marcegaglia
Alias: Antonio Marcegaglia
Birth Date: 1963-12
Country it
Address Yorkon Building Europa Link, Sheffield S9 1TZ, England
Source : Graph-based entity tagging; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); UK Companies House People with Significant Control
Date 2026-01-12T18:27:18
Bulgari
Name: Bulgari
Country it
Source : Iran UANI Business Registry
Date 2026-03-27T00:48:33
Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed JENDOUBI
Name: Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed JENDOUBI
Alias: JENDOUBI, Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed; Jendoubi Faouzi; Said; Samir; Жендуби Фаузи; Саид; Самир
Birth Date: 1966-01-30
Country it; tn
Address BOLOGNA; Via Agucchi n. 250, Bologna, Italy / Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy; Via Agucchi n.250 Bologna Italy; Via Agucchi n.250, Bologna; Via di Saliceto n.51/9 Bologna Italy; Via di Saliceto n.51/9, Bologna; Виа Агучи № 250, Болоня, Италия / Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия
Sanctions Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown
Source : Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Guillermo Carlos San Agustin
Name: Guillermo Carlos San Agustin
Alias: SAN AGUSTIN, Guillermo Carlos
Birth Date: 1975-04-28
Country ar; it; ve
Address BUENOS AIRES; Buenos Aires; Caracas
Sanctions Reciprocal - 2020-12-18; VENEZUELA - Executive Order 13692 (Venezuela)
Source : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-03-14T16:05:26
Ms. Emma Marcegaglia
Name: Ms. Emma Marcegaglia
Alias: Emma Marcegaglia
Birth Date: 1965-12
Country it
Address Yorkon Building Europa Link, Sheffield S9 1TZ, England
Source : Graph-based entity tagging; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); UK Companies House People with Significant Control
Date 2026-01-12T18:27:18
Abderrahmane KIFANE
Name: Abderrahmane KIFANE
Alias: KIFANE, Abderrahmane; Kifane Abderrahmane; Кифане Абдеррахман
Birth Date: 1963-03-07
Country it
Address NAPLES; Via S. Biagio, 32 or 35 - Sant' Anastasia (NA), Italy; Via S. Biagio, 32, Sant'Anastasia Naples Italy; Via S. Biagio, 32, Sant'Anastasia, Naples; Via S. Biagio, 35, Sant'Anastasia Naples Italy; Via S. Biagio, 35, Sant'Anastasia, Naples; via S, Biagio, 32 or 35 Sant' Anastasia (NA); Виа С. Биаджор 32 или 35 - Св. Анастасия (NA), Италия
Sanctions Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown
Source : Bulgarian Persons of Interest; Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Fulvio Salvadori
Name: Fulvio Salvadori
Alias: SALVADORI, Fulvio
Birth Date: 1966-02-05
Country it
Address Italy
Public Information Id Q16PCW15G9N8; SLVFLV66B05C847J
Sanctions RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23
Source : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-02-27T16:05:21
Gianluca Tiepolo
Name: Gianluca Tiepolo
Alias: Mr. Gianluca Tiepolo; TIEPOLO, Gianluca
Birth Date: 1975-05-22
Country gb; it
Address AVIANO; Aviano; The Octagon, Suite E2, 2nd Floor Middleborough, Colchester CO1 1TG, United Kingdom
Sanctions ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2025-11-19
Source : UK Companies House People with Significant Control; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-02-23T16:05:20
PININFARINA S.P.A.
Name: PININFARINA S.P.A.
Alias: Pininfarina SpA
Country it
Address VIA BRUNO BUOZZI 6 TORINO 10121 ITALY; VIA BRUNO BUOZZI 6 TORINO 10121 TORINO ITALY
Source : Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Iran UANI Business Registry
Date 2026-03-27T00:48:33
Miguel Jose Leone Martinez
Name: Miguel Jose Leone Martinez
Alias: LEONE MARTINEZ, Miguel Jose; Miguel Jose LEONE MARTINEZ; Miguel LEONE
Birth Date: 1980-05-16
Country it; mx; ve
Address 44600 GUADALAJARA, JALISCO; Severo Diaz 38, Col. Ladron de Guevara, 44600 Guadalajara, Jalisco
Sanctions Reciprocal - 2018-04-06; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Source : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
VELES
Name: VELES
Alias: Baltic Eagle; Besiktas Baltic; Guildo; Veles
Country it; lu; ru; tr; vc
Sanctions ; 2025-05-21; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9299173 ('Veles') is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9299173 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9299173 (“Veles”) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9299173 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-07-21
Source : EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-16T18:52:25
Stile Italiano S.R.L.
Name: Stile Italiano S.R.L.
Alias: STILE ITALIANO S.R.L.
Country it
Address ROVEREDO IN PIANO; Roveredo in Piano
Sanctions ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2025-11-19
Source : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-02-13T16:08:36
COTEI
Name: COTEI
Country it
Address MILAN; Milan
Public Information Id Q2VSBDDLKAM4
Sanctions CUBA - Unknown; Reciprocal
Source : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Abbes Youcef
Name: Abbes Youcef
Alias: ABBES, Youcef; GIUSEPPE; Youcef ABBES; Аббес Юсеф; Джузепе
Birth Date: 1965-01-05
Country it
Address MILAN; Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo(MI), Italy; Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo Milan Italy; Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo, Milan; Via Padova 82 Milan Italy; Via Padova 82, Milan; Via Padova, 82, Milan, Italy; Виа Манцони, 33 - Чиниселло Балзамо (МИ), Италия; Виа Падуа, 82, Милано, Италия
Sanctions Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown
Source : Bulgarian Persons of Interest; Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
ALATAU
Name: ALATAU
Alias: Neverland Sun
Country it; mh
Sanctions ""
Source : Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-16T18:52:25
ELECTRA
Name: ELECTRA
Alias: Arctic Bridge; Atlantica Bridge; Electra; FLORA 1; Rudra; South Point; TASTA; Tasta
Country de; dj; ga; it; kn; lr; mt; pa; pw; ru; sl
Sanctions ; 2025-07-20; Autonomous (Vessels) - 2025-06-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-08-12; Russia / Russie - 1.1; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9307815 (""ELECTRA"") is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, IMO 9307815 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9307815 ('ELECTRA') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, IMO 9307815 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-02-24"
Source : Australian Sanctions Consolidated List; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions
Date 2026-03-11T05:41:01
Bianca
Name: Bianca
Alias: BIANCA; Fresia; Green Trader
Country it; lr; mh; mt
Sanctions ; IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran)
Source : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions
Date 2026-02-16T18:52:25
SAATI S.P.A.
Name: SAATI S.P.A.
Alias: "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""СААТИ С.П.А."""
Country it
Address VIA MILANO, 14, 22070 APPIANO GENTILE
Source : Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Russian Unified State Register of Legal Entities
Date 2026-01-26T10:23:22
Mokhtar Bouchoucha
Name: Mokhtar Bouchoucha
Alias: AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA; Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar BOUCHOUCHA; BOUCHOUCHA, Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar; BOUCHOUCHA, Mokhtar; Bushusha, Mokhtar; MOKHTAR BUSHUSHA; Mokhtar BOUCHOUCHA; Mokhtar BUSHUSHA; Бушуша, Мохтар; Мохтар Бучуча
Birth Date: 1969-10-13
Country it; tn; us
Address SPINADESCO; Via Milano n. 38, Spinadesco (CR); Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Италия; Via Milano n.38 Spinadesco CR Italy; Via Milano n.38, Spinadesco
Sanctions Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown
Source : Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Fettar Rachid
Name: Fettar Rachid
Alias: Amine del Belgio; Djafar; Djaffar; FETTAR, Rachid; Rachid FETTAR; Амин дел Белжио; Джафар; Фетар Рашид
Birth Date: 1969-04-16
Country it
Address MILAN; Via degli Apuli n. 5, Milan, Italy; Via degli Apuli n.5 Milan Italy; Via degli Apuli n.5, Milan; Виа дели Апули № 5, Милано, Италия
Sanctions Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown
Source : Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Windrose Tactical Solutions S.R.L.S.
Name: Windrose Tactical Solutions S.R.L.S.
Alias: WINDROSE TACTICAL SOLUTIONS S.R.L.S.
Country it
Address PORDENONE; Pordenone
Sanctions ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2025-11-19
Source : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-02-13T16:08:36
Abbes Moustafa
Name: Abbes Moustafa
Alias: ABBES, Moustafa; Moustafa ABBES; Аббес Мустафа
Birth Date: 1962-02-05
Country it
Address MILAN; Via Padova, 82 - Milan, Italy; Via Padova, 82 Milan Italy; Via Padova, 82, Milan; Виа Падуа, 82 - Милано, Италия
Sanctions Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown
Source : Bulgarian Persons of Interest; Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Al-Azhar Ben Ammar Ben Abadallah TLILI
Name: Al-Azhar Ben Ammar Ben Abadallah TLILI
Alias: Lazhar Ben Mohammed Tlili; TLILI, Al-Azhar Ben Ammar Ben Abadallah; Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italy; Лазхар Бен Мохаммед Тлили
Birth Date: 1969-03-26
Country it
Address LEGNANO; Via Carlo Porta n. 97, Леняно, Италия; Via Carlo Porta n.97 Legnano Italy; Via Carlo Porta n.97, Legnano
Sanctions Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown
Source : Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-01-26T16:10:01
Cristian Diana
Name: Cristian Diana
Alias: DIANA, Cristian
Birth Date: 1971-11-24
Country it
Address ISERNIA; Pordenone
Sanctions ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2025-11-19
Source : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Date 2026-02-23T16:05:20
OFAC List with International Sanctions in Italy .
🔎 Search data of persons and entities with restrictions in the OFAC sanctions list.
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✔️ Verify the name of the Office of Foreign Assets Control (OFAC) to check if a person or company has economic or trade international sanctions.
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Credit Italy 2026
Italy Reaffirms Continued Support for the People of Afghanistan Hasht-e Subh Daily
Italy halts renewal of military MoU with Israel, prime minister says Haaretz
Italy adopts rules that help credit fund expansion Reuters
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